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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Con atto introduttivo del 30 gennaio 2018, il Comune di Milano chiedeva
             l’annullamento della decisione di cui trattasi, adducendo quali motivi di doglian-
             za, lo sviamento di potere  e la violazione dei principi di buona amministra-
                                      (59)
             zione ,  mentre  con  atto  separato,  avanzava,  ai  sensi  dell’art.  278  TFUE,
                  (60)
             domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
                  Nel suo controricorso, il Consiglio, oltre a negare che la decisione potesse
             essere  sindacata  ai  sensi  dell’art.  263,  par.  1,  in  quanto  non  imputabile  al
             Consiglio ,  eccepiva  la  mancanza  di  legittimazione  della  città  di  Milano,  ai
                      (61)
             sensi del paragrafo 4 dell’art. 263, non essendo il Comune formalmente parte
             in causa del processo di assegnazione, a cui  hanno partecipato solo gli Stati, e
             non le città da loro candidate .
                                         (62)
                  Nell’ordinanza dell’8 marzo 2018, il Tribunale, senza scendere nel merito
             del ricorso né della domanda di sospensione della decisione impugnata o di
             provvedimenti provvisori, decideva di declinare la propria competenza ai sensi
             dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 128 del
             Regolamento di procedura del Tribunale .
                                                    (63)
                  Ripresa la causa dinanzi alla Corte, con successiva ordinanza del 2 luglio
             2018, il Vicepresidente della Corte, respingeva la richiesta di sospensione del-
             l’esecuzione della decisione impugnata.


             (59)  Corrispondente a quello della Repubblica italiana, dove si sostiene che il fine perseguito dal
                  Consiglio mediante la procedura di selezione era quello di individuare la migliore offerta per
                  la riallocazione della sede dell’EMA alla luce dei criteri prefissati di selezione.
                  Di contro, l’individuazione della nuova sede mediante sorteggio e senza alcuna integrazione
                  dell’istruttoria si pone in contrasto con lo scopo, dichiarato in sede di fissazione delle regole
                  della procedura, di selezionare l’offerta migliore attraverso un processo decisionale traspa-
                  rente, sulla base di valutazioni tecniche e specifici criteri predeterminati, non consentendo di
                  verificare la mancata equivalenza delle due candidature di Milano e Amsterdam.
             (60)  Ragion per cui la decisione impugnata è illegittima nella misura in cui è il frutto di un pro-
                  cesso decisionale che si è caratterizzato per l’assenza di forme e modalità dirette a garantire
                  la necessaria trasparenza e la mancata adeguata considerazione degli elementi rilevanti per la
                  valutazione in esame.
                  Vi era altresì un terzo vertente sulla violazione della decisione del Consiglio del 1° novembre
                  2009, relativa all’adozione di un regolamento interno, nonché delle regole procedurali del 31
                  ottobre 2017 di cui non sono reperibili fonti.
             (61)  Circostanza che verrà approfondita nel proseguo in sede di esame del ricorso del Governo
                  italiano.
             (62)  Da ciò si evincerebbe che il Comune di Milano non può essere considerato pregiudicato
                  direttamente e individualmente dall’atto impugnato.
             (63)  La  decisione  controversa,  era  difatti  stata  già  oggetto  di  impugnazione  da  parte  dalla
                  Repubblica italiana di fronte alla Corte di giustizia.
                  In casi del genere, come ricorda l’ordinanza, “il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può
                  sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti
                  di ricorsi presentati a norma dell’articolo 263 del TFUE, declinare la propria competenza
                  affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi (…)” punto 6.

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