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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Con atto introduttivo del 30 gennaio 2018, il Comune di Milano chiedeva
l’annullamento della decisione di cui trattasi, adducendo quali motivi di doglian-
za, lo sviamento di potere e la violazione dei principi di buona amministra-
(59)
zione , mentre con atto separato, avanzava, ai sensi dell’art. 278 TFUE,
(60)
domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
Nel suo controricorso, il Consiglio, oltre a negare che la decisione potesse
essere sindacata ai sensi dell’art. 263, par. 1, in quanto non imputabile al
Consiglio , eccepiva la mancanza di legittimazione della città di Milano, ai
(61)
sensi del paragrafo 4 dell’art. 263, non essendo il Comune formalmente parte
in causa del processo di assegnazione, a cui hanno partecipato solo gli Stati, e
non le città da loro candidate .
(62)
Nell’ordinanza dell’8 marzo 2018, il Tribunale, senza scendere nel merito
del ricorso né della domanda di sospensione della decisione impugnata o di
provvedimenti provvisori, decideva di declinare la propria competenza ai sensi
dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 128 del
Regolamento di procedura del Tribunale .
(63)
Ripresa la causa dinanzi alla Corte, con successiva ordinanza del 2 luglio
2018, il Vicepresidente della Corte, respingeva la richiesta di sospensione del-
l’esecuzione della decisione impugnata.
(59) Corrispondente a quello della Repubblica italiana, dove si sostiene che il fine perseguito dal
Consiglio mediante la procedura di selezione era quello di individuare la migliore offerta per
la riallocazione della sede dell’EMA alla luce dei criteri prefissati di selezione.
Di contro, l’individuazione della nuova sede mediante sorteggio e senza alcuna integrazione
dell’istruttoria si pone in contrasto con lo scopo, dichiarato in sede di fissazione delle regole
della procedura, di selezionare l’offerta migliore attraverso un processo decisionale traspa-
rente, sulla base di valutazioni tecniche e specifici criteri predeterminati, non consentendo di
verificare la mancata equivalenza delle due candidature di Milano e Amsterdam.
(60) Ragion per cui la decisione impugnata è illegittima nella misura in cui è il frutto di un pro-
cesso decisionale che si è caratterizzato per l’assenza di forme e modalità dirette a garantire
la necessaria trasparenza e la mancata adeguata considerazione degli elementi rilevanti per la
valutazione in esame.
Vi era altresì un terzo vertente sulla violazione della decisione del Consiglio del 1° novembre
2009, relativa all’adozione di un regolamento interno, nonché delle regole procedurali del 31
ottobre 2017 di cui non sono reperibili fonti.
(61) Circostanza che verrà approfondita nel proseguo in sede di esame del ricorso del Governo
italiano.
(62) Da ciò si evincerebbe che il Comune di Milano non può essere considerato pregiudicato
direttamente e individualmente dall’atto impugnato.
(63) La decisione controversa, era difatti stata già oggetto di impugnazione da parte dalla
Repubblica italiana di fronte alla Corte di giustizia.
In casi del genere, come ricorda l’ordinanza, “il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può
sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti
di ricorsi presentati a norma dell’articolo 263 del TFUE, declinare la propria competenza
affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi (…)” punto 6.
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