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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



                     4)  l’adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all’as-
               sistenza sanitaria per i coniugi e i figli;
                     5)  la continuità operativa;
                     6) la distribuzione geografica .
                                                 (45)
                     Inoltre, in conformità alle norme generali indicate nel bando, nell’offerta
               avrebbero dovuto  essere altresì indicate:
                     1)  la modalità con cui lo Stato membro garantiva la continuità opera-
               tiva;
                     2)  l’impegno dello Stato a confermare dette condizioni in un accordo di
               sede con l’agenzia in questione ;
                                             (46)
                     3)  la  presentazione  delle  offerte  per  iscritto  al  Segretario  generale  del
               Consiglio ed in copia al Segretario generale della Commissione;
                     4)  l’invito  a  confermare  l’interesse  espresso  e  ad  integrare  le  proprie
               offerte  iniziali  qualora  non  rispondenti  ai  criteri  sopra  delineati .
                                                                                         (47)
               Conformemente alla procedura descritta, la Commissione europea, ricevute ed
               esaminate tutte le proposte , avrebbe dovuto pubblicare la propria  valutazio-
                                          (48)
               ne, trasmettendone copia agli Stati membri .
                                                         (49)

               (45)  Tale ultimo criterio si riferisce all’obiettivo definito dai rappresentanti degli Stati membri, riu-
                     niti a livello di capi di Stato o di governo di accordare agli Stati aderenti la priorità nella distri-
                     buzione delle sedi di agenzie da istituire in futuro e si basano per analogia a quelli previsti al
                     punto 6 dell’orientamento comune allegato alla Dichiarazione congiunta citata.
               (46)  Cfr. punto 9 dell’orientamento comune: “tutte le agenzie dovrebbero avere accordi di sede,
                     da concludere prima che l’agenzia avvii la fase operativa.
                     Le agenzie ancora prive di accordi di sede e i relativi paese ospitanti dovrebbero raggiunge
                     un accordo conforme all’ordinamento giuridico dello Stato membro in questione.
                     La Commissione predisporrà una serie di disposizioni sulla base delle migliori prassi esistenti
                     che serva da strumento utile di orientamento per i futuri accordi di sede”.
               (47)  Accanto a queste norme generali vi era l’indicazione di questioni specifiche, come:
                     a) del piano dello Stato membro relativamente ai tempi e ai modi del trasferimento;
                     b)  delle strutture offerte in affitto o messe a disposizione dell’agenzia e di come tali strutture
                     risponderebbero alle specifiche esigenze dell’agenzia;
                     c) delle condizioni finanziarie per l’uso di tali strutture;
                     d)  delle  condizioni  relative  alla  manutenzione  dell’edificio,  compresi  la  ristrutturazione  e
                     futuri ampliamenti, se necessari;
                     e) delle eventuali condizioni speciali offerte relativamente a tutti i costi e alle infrastrutture
                     specifiche;
                     f) degli eventuali benefici accordati all’agenzia e/o al personale oltre a quelli derivanti dal
                     protocollo n.7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
               (48)  Presentate  entro  il  31  luglio  2017.  Le  città  candidate  erano  Atene,  Barcellona,  Bonn,
                     Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Dublino, Helsinki, Lilla, Malta, Milano, Porto,
                     Sofia, Stoccolma, Vienna, Varsavia e Zagabria.
               (49)  Nel testo della decisione sul trasferimento, al punto 6 relativo al processo decisionale si legge
                     che: “Sarà preceduto da una discussione politica organizzata tra i rappresentanti degli Stati
                     membri sulla base della valutazione della Commissione. La discussione sarà preparata appro-
                     fonditamente a livello di Coreper e avrà luogo a margine del Consiglio ‘Affari generali’ ”.

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