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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
4) l’adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all’as-
sistenza sanitaria per i coniugi e i figli;
5) la continuità operativa;
6) la distribuzione geografica .
(45)
Inoltre, in conformità alle norme generali indicate nel bando, nell’offerta
avrebbero dovuto essere altresì indicate:
1) la modalità con cui lo Stato membro garantiva la continuità opera-
tiva;
2) l’impegno dello Stato a confermare dette condizioni in un accordo di
sede con l’agenzia in questione ;
(46)
3) la presentazione delle offerte per iscritto al Segretario generale del
Consiglio ed in copia al Segretario generale della Commissione;
4) l’invito a confermare l’interesse espresso e ad integrare le proprie
offerte iniziali qualora non rispondenti ai criteri sopra delineati .
(47)
Conformemente alla procedura descritta, la Commissione europea, ricevute ed
esaminate tutte le proposte , avrebbe dovuto pubblicare la propria valutazio-
(48)
ne, trasmettendone copia agli Stati membri .
(49)
(45) Tale ultimo criterio si riferisce all’obiettivo definito dai rappresentanti degli Stati membri, riu-
niti a livello di capi di Stato o di governo di accordare agli Stati aderenti la priorità nella distri-
buzione delle sedi di agenzie da istituire in futuro e si basano per analogia a quelli previsti al
punto 6 dell’orientamento comune allegato alla Dichiarazione congiunta citata.
(46) Cfr. punto 9 dell’orientamento comune: “tutte le agenzie dovrebbero avere accordi di sede,
da concludere prima che l’agenzia avvii la fase operativa.
Le agenzie ancora prive di accordi di sede e i relativi paese ospitanti dovrebbero raggiunge
un accordo conforme all’ordinamento giuridico dello Stato membro in questione.
La Commissione predisporrà una serie di disposizioni sulla base delle migliori prassi esistenti
che serva da strumento utile di orientamento per i futuri accordi di sede”.
(47) Accanto a queste norme generali vi era l’indicazione di questioni specifiche, come:
a) del piano dello Stato membro relativamente ai tempi e ai modi del trasferimento;
b) delle strutture offerte in affitto o messe a disposizione dell’agenzia e di come tali strutture
risponderebbero alle specifiche esigenze dell’agenzia;
c) delle condizioni finanziarie per l’uso di tali strutture;
d) delle condizioni relative alla manutenzione dell’edificio, compresi la ristrutturazione e
futuri ampliamenti, se necessari;
e) delle eventuali condizioni speciali offerte relativamente a tutti i costi e alle infrastrutture
specifiche;
f) degli eventuali benefici accordati all’agenzia e/o al personale oltre a quelli derivanti dal
protocollo n.7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
(48) Presentate entro il 31 luglio 2017. Le città candidate erano Atene, Barcellona, Bonn,
Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Dublino, Helsinki, Lilla, Malta, Milano, Porto,
Sofia, Stoccolma, Vienna, Varsavia e Zagabria.
(49) Nel testo della decisione sul trasferimento, al punto 6 relativo al processo decisionale si legge
che: “Sarà preceduto da una discussione politica organizzata tra i rappresentanti degli Stati
membri sulla base della valutazione della Commissione. La discussione sarà preparata appro-
fonditamente a livello di Coreper e avrà luogo a margine del Consiglio ‘Affari generali’ ”.
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