Page 142 - Rassegna 2019-4
P. 142
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Esso rinvia alla giurisprudenza della Corte , nella quale si dichiarata che
(68)
“(…) sono sicuramente impugnabili con ricorso di annullamento, gli atti quali
che ne sia la natura, forma o lettera, adottati dalle istituzioni e miranti a produr-
re effetti giuridici” .
(69)
Tenuto conto della giurisprudenza citata, la questione volta a sapere se
l’atto impugnato sia o no soggetto a sindacato giurisdizionale dipende dal con-
tenuto e dagli effetti all’atto stesso , e non dal modo in cui esso è definito nel
(70)
comunicato stampa e nel progetto verbale della sessione nel corso della quale è
stato adottato .
(71)
Il Governo italiano ha ricordato che, nel determinare quali misure siano
soggette al sindacato giurisdizionale previsto all’art. 263 TFUE, la Corte ha
adottato un’interpretazione ampia, basata su considerazioni di sostanza e non
di forma. In particolare, “(…) a norma dell’art. 173, la Corte esercita il sinda-
cato di legittimità sugli atti del Consiglio (…) che non siano raccomandazioni o
pareri. (….) rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istitu-
zioni e miranti a produrre effetti giuridici ”.
(72)
(68) Cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parlamento c. Consiglio Parlamento europeo contro
Consiglio delle Comunità europee e Commissione europea, aventi ad oggetto un ricorso di
annullamento per violazione delle prerogative del Parlamento in materia di bilancio ed aiuto
d’urgenza.
Nello specifico, dalle massime delle sentenze emerge che la decisione ruotava intorno la
nozione di atto impugnabile, qualora sia stato adottato dagli Stati membri riuniti nell’ambito
del Consiglio.
In tale caso però, la Corte ha stabilito che “non costituisce atto comunitario impugnabile con
ricorso una decisione dei rappresentanti degli Stati membri in materia di aiuti umanitari a
favore di uno Stato terzo, materia che non rientra nella competenza esclusiva della
Comunità”.
(69) In tale senso, anche sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, punto
42, avente ad oggetto un ricorso per l’annullamento della deliberazione del Consiglio in meri-
to alla negoziazione e alla stipulazione, da parte degli Stati membri della CEE, dell’accordo
europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali
su strada, nella cui massima si legge che “in conformità al disposto dell’art. 164 devono
potersi impugnare per annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni indipen-
dentemente dalla loro natura o dalla loro forma, miranti a produrre effetti giuridici”.
(70) Sent. del l4 settembre 2014, Commissione / Consiglio, C-114/12,EU:C:2014:2151, punti 38
e 39; v. altresì sentenza del 28 aprile 2015, Commissione/Consiglio C- 28/12,
EU:C:2015:282, punti 14 e15 e giurisprudenza ivi citata.
(71) Il fatto che l’esistenza di un atto diretto a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia
stata rivelata tramite un comunicato stampa o che abbia assunto la forma di una dichiarazio-
ne non osta alla possibilità di contestare l’esistenza di tale atto né pertanto alla competenza
del giudice dell’Unione di sindacare la legittimità di tale atto in forza dell’art. 263 TFUE pur-
ché promani da un’istituzione, da un organo o organismo dell’Unione (v., in tal senso, sen-
tenza del 30 giugno1993, Parlamento/Consiglio e Commissione, C-181/91e C-248/91,
EU:C:1993:271, punto 14).
(72) Causa 22/70 Commissione c/ Consiglio punti 38-42. L’impugnazione è destinata a garan-
tire in conformità al disposto dell’art. 164, il rispetto del diritto nell’interpretazione e
140