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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
Successiva e più controversa è stata, poi, la scelta di utilizzare quale base
giuridica l’art. 114 TFUE relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali
“che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato inter-
no”. Come sottolineato dalla Corte di giustizia, il richiamo a tale articolo si giu-
stificherebbe solo in quanto l’atto istitutivo dell’organismo decentrato si inseri-
sca in un quadro di misure aventi ad oggetto l’armonizzazione del mercato
interno e, parallelamente, all’agenzia vengano attribuiti poteri connessi alla
materia oggetto dell’armonizzazione finalizzati ad agevolare l’attuazione e l’uni-
forme applicazione di queste ultime .
(25)
In pochi casi, quest’ultima disposizione si è aggiunta alla base giuridica
materiale, con il risultato di una pluralità di basi giuridiche. Tale è il caso di
EMA .
(26)
A ben vedere, non esisteva, né esiste tuttora, un unico quadro giuridico
che disciplini il procedimento di creazione di un’agenzia con criteri definiti.
Tanto meno esistono regole definite per la fissazione della loro sede.
D’altronde, tale ultima scelta, lungi dall’essere un aspetto irrilevante, ha un’im-
portanza politica fondamentale:
➣ per lo Stato ospitante, che ne acquisisce prestigio politico e l’indotto
economico,
➣ per l’agenzia stessa, la cui efficacia operativa è fortemente influenzata
dall’ambiente socio-economico e dalla rete infrastrutturale in cui è inserita .
(27)
Ed è proprio nel descritto (confuso) contesto, che si inserisce una
Comunicazione della Commissione europea , indirizzata a Parlamento e
(28)
Consiglio, in cui, se da un lato viene riconosciuta l’importanza di tali organismi,
quali enti giuridici indipendenti per l’attuazione delle politiche dell’Unione,
dall’altro viene sottolineata la necessità di garantire l’unitarietà della disciplina,
(25) A tale proposito si è espressa la CGUE, secondo la quale il ricorso a tale base giuridica è
ammissibile solo a certe condizioni.
Si vedano in particolare le Conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott, 22 settembre 2005,
causa C-217/04, Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, in
Racc. I-3771, in particolare punto 28 e più recentemente la causa C-270/12 del 22 gennaio
2014, Regno Unito c. Parlamento e Consiglio nel noto caso Short selling, dove detta giuri-
sprudenza lascia, ad ogni modo, non pochi dubbi sulla possibilità di arricchire il processo di
agencification per il tramite dell’art. 114 TFUE.
In tal senso PISELLI, R., Uno sguardo alle agenzie decentrate attraverso il prisma del principio di sussi-
diarietà, in AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2017, 6.
(26) J. ALBERTI, nel suo manuale “Le agenzie dell’Unione europea” cit., specifica come sia il
Regolamento (CE) n. 726/2004 a basarsi sull’art 114 TFUE. Diversamente il regolamento
istitutivo del 1993 si fondava sulla clausola di flessibilità.
(27) In tal senso. J. ALBERTI op. cit.
(28) COM(2002)718 dell’11 dicembre 2002 “ Inquadramento delle agenzie di regolazione”.
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