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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



                     Successiva e più controversa è stata, poi, la scelta di utilizzare quale base
               giuridica l’art. 114 TFUE relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali
               “che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato inter-
               no”. Come sottolineato dalla Corte di giustizia, il richiamo a tale articolo si giu-
               stificherebbe solo in quanto l’atto istitutivo dell’organismo decentrato si inseri-
               sca  in  un  quadro  di  misure  aventi  ad  oggetto  l’armonizzazione  del  mercato
               interno  e,  parallelamente,  all’agenzia  vengano  attribuiti  poteri  connessi  alla
               materia oggetto dell’armonizzazione finalizzati ad agevolare l’attuazione e l’uni-
               forme applicazione di queste ultime .
                                                  (25)
                     In pochi casi, quest’ultima disposizione si è aggiunta alla base giuridica
               materiale, con il risultato di una pluralità di basi giuridiche. Tale è il caso di
               EMA .
                     (26)
                     A ben vedere, non esisteva, né esiste tuttora, un unico quadro giuridico
               che  disciplini  il  procedimento  di  creazione  di  un’agenzia  con  criteri  definiti.
               Tanto  meno  esistono  regole  definite  per  la  fissazione  della  loro  sede.
               D’altronde, tale ultima scelta, lungi dall’essere un aspetto irrilevante, ha un’im-
               portanza politica fondamentale:
                     ➣ per lo Stato ospitante, che ne acquisisce prestigio politico e l’indotto
               economico,
                     ➣ per l’agenzia stessa, la cui efficacia operativa è fortemente influenzata
               dall’ambiente socio-economico e dalla rete infrastrutturale in cui è inserita .
                                                                                       (27)
                     Ed  è  proprio  nel  descritto  (confuso)  contesto,  che  si  inserisce  una
               Comunicazione  della  Commissione  europea ,  indirizzata  a  Parlamento  e
                                                            (28)
               Consiglio, in cui, se da un lato viene riconosciuta l’importanza di tali organismi,
               quali  enti  giuridici  indipendenti  per  l’attuazione  delle  politiche  dell’Unione,
               dall’altro viene sottolineata la necessità di garantire l’unitarietà della disciplina,

               (25)  A tale proposito si è espressa la CGUE, secondo la quale il ricorso a tale base giuridica è
                     ammissibile solo a certe condizioni.
                     Si vedano in particolare le Conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott, 22 settembre 2005,
                     causa C-217/04, Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, in
                     Racc. I-3771, in particolare punto 28 e più recentemente la causa C-270/12 del 22 gennaio
                     2014, Regno Unito c. Parlamento e Consiglio nel noto caso Short selling, dove detta giuri-
                     sprudenza lascia, ad ogni modo, non pochi dubbi sulla possibilità di arricchire il processo di
                     agencification per il tramite dell’art. 114 TFUE.
                     In tal senso PISELLI, R., Uno sguardo alle agenzie decentrate attraverso il prisma del principio di sussi-
                     diarietà, in AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2017, 6.
               (26)  J.  ALBERTI,  nel  suo  manuale  “Le  agenzie  dell’Unione  europea”  cit.,  specifica  come  sia  il
                     Regolamento (CE) n. 726/2004 a basarsi sull’art 114 TFUE. Diversamente il regolamento
                     istitutivo  del 1993 si fondava sulla clausola di flessibilità.
               (27)  In tal senso. J. ALBERTI op. cit.
               (28)  COM(2002)718 dell’11 dicembre 2002 “ Inquadramento delle agenzie di regolazione”.

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