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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



               (in prosieguo TUE), né tra quelle a
               cui  il  medesimo  articolo,  al  par.  4,
               attribuisce funzioni consultive .
                                            (3)
                     Gli studi sul fenomeno di agen-
               cification , che ad oggi ha raggiunto
                       (4)
               le  42  unità  all’interno  dell’ordina-
               mento  europeo,  sono  sicuramente
               concordanti nel senso di un favor in ordine ad una riforma dell’apparato ammi-
               nistrativo per il tramite di autorità indipendenti dai centri di controllo politico,
               ma ciò deve necessariamente accompagnarsi con una presa di coscienza delle
               peculiarità dell’ordinamento dell’Unione e della necessità di identificare i mar-
               gini della nascita e dello sviluppo di tale fenomeno.
                     In queste pagine si parlerà dell’Agenzia europea dei medicinali  (dall’in-
                                                                                  (5)
               glese European Medicines Agency - EMA) e della controversa decisione riguardan-
               te  il  trasferimento  della  sua  sede  nel  contesto  del  recesso  del  Regno  Unito
               dall’Unione.
                     La disciplina che regola l’azione dell’EMA, la sua organizzazione nonché
               i principi fondamentali, è contenuta nel Regolamento (CE) n. 726/2004  del
                                                                                      (6)
               Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  ha  istituito
               “Procedure comunitarie per l’automatizzazione  e la sorveglianza dei medicinali
               per uso umano e veterinario” .
                                            (7)
               (3)   “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato econo-
                     mico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive”.
               (4)   La finalità dell’agencification è quella di evitare di accentrare troppi poteri regolatori in capo
                     alla Commissione, mantenendo la governance di determinati settori appannaggio dell’UE e,
                     al contempo, coinvolgere gli Stati membri, attraverso sistemi organizzativi a rete. Tale feno-
                     meno è stato definito processo di agencification dell’Unione europea per la prima volta, in
                     relazione all’ordinamento UE da E. CHITI, The emergence of  a community administration: the case
                     of  European agencies, in COMMON MARKET LAW REVIEW, 2000, pag. 341, per cui tali agenzie,
                     da strumento sporadico sono divenute parte dell’ordinamento europeo.
               (5)   Responsabile della valutazione scientifica, supervisione e monitoraggio della sicurezza dei medici-
                     nali sviluppati dalle aziende farmaceutiche nel territorio dell’Unione europea. Il regolamento istitu-
                     tivo gli affida tre compiti principali: fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee una consu-
                     lenza scientifica rispetto alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali all’interno delle pro-
                     cedure centralizzate e decentrate di autorizzazione; elaborazione delle linee guida per la presenta-
                     zione delle domande di riconoscimento a livello europeo; monitoraggio a seguito dell’immissione
                     in  commercio  dei  medicinali  e  provvedere  alla  cosiddetto  farmacovigilanza.  Così  M.  FELICE,
                     L’accountability della European Medicines Agency, in RIV. ITAL. DIR. PUBBL. COMUNITARIO - 2018.
               (6)   Tale  atto  ha  sostituito  il  Regolamento  del  Consiglio  (CE)  n.  2309/1993,  istitutivo
                     dell’European Agency for the Evaluation of  Medicinal Products (EMEA), divenuta poi European
                     Medicines Agency (EMA).
               (7)   Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 004, L.136 pag. 1., successivamente modificato, dal Reg. (UE)
                     n.  1027/2012  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  25  ottobre  2012,  in  Gazzetta
                     Ufficiale, L. 316, 14 novembre 2012, pag. 38.

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