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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  A questo punto occorre, però, verificare se la condotta di ritenzione si
             ponga sempre come fattispecie alternativa rispetto a quelle poste a tutela del
             patrimonio. Invero, la questione del possibile concorso con tali reati non risulta
             essere stata ex professo affrontata in giurisprudenza e, di fatto, è stata chiusa
             sulla negativa perché o la contestazione sin dall’inizio era stata formulata in ter-
             mi i di reato contro il patrimonio  o perché nei casi affrontati era stata di fatto
               n
                                            (10)
             ritenuta irrilevante per la riconosciuta carenza degli elementi costitutivi delle
             altre fa tispecie potenzialmente concorrenti .
                   t
                                                      (11)
                  Si pensi, però, al caso di un militare che all’interno di una caserma sottrag-
             ga ad un suo collega la pistola di ordinanza e la trattenga successivamente pres-
             so di sé: saremmo di fronte sicuramente a un’ipotesi di furto militare consuma-
             to ma, nel contempo, non può disconoscersi l’esistenza di una lesione del ser-
             vizio militare, che permane nel tempo come conseguenza della sottrazione del
             bene all’uso militare a cui è destinato e che non può essere considerata alla stre-
             gua di un mero post factum non punibile, riguardando un bene giuridico del
             tutto estraneo agli interessi patrimoniali dell’amministrazione militare. A nostro
             avviso, quindi, trattandosi di reati che prevedono condotte tra esse del tutto dif-
             ferenti e che tutelano beni giuridici eterogenei, laddove nel fatto siano ricono-
             scibili gli elementi costitutivi sia della ritenzione che del furto o di altro reato
             contro il patrimonio, non è del tutto da escludere che la questione possa essere
             risolta nel senso della sussistenza del concorso di reati e non del concorso appa-
             rente di norme, non essendovi tra le due tipologie di reato alcun rapporto di
             specialità. A tale conclusione, d’altra parte, la giurisprudenza è pervenuta nella
             situazione, per certi versi alquanto simile, che si verifica per i reati di furto o di
             ricettazione in r lazione alla detenzione abusiva di armi .
                            e
                                                                  (12)
                  Quest’ultimo  passaggio  costituisce  lo  spunto  per  affrontare  l’ulteriore
             questione, anch’essa di rilievo non secondario, concernente il rapporto tra l’ac-
             quisto o la ritenzione di oggetti di armamento militare e le fattispecie di reato

             (10)  Così, ad esempio, Corte Mil. D’Appello, 26.09.2017/10.10.2017, n. 73, inedita, in cui risulta-
                  va ab origine contestato il solo reato di peculato militare (poi derubricato in appropriazione
                  indebita) in relazione alla condotta di un addetto al magazzino vestiario che si appropriava
                  di numerose scatole di occhiali da sole da motociclista, materiale certamente destinato a uso
                  militare.
             (11)  In proposito si veda: Cass. n. 39709/2016, cit. Quest’ultima decisione, riguardante l’impos-
                  sessamento di carburante ad uso navale sottratto dall’agente, riconosce la sussistenza di un
                  furto militare ed esclude la ritenzione non già per un fenomeno di assorbimento ma perché
                  si è rilevato che il reato di cui all’art. 166 c.p.m.p. presuppone una tradizio con obbligo di
                  restituzione, circostanza di fatto del tutto assente nel caso di specie, trattandosi di materiale
                  che non era nella autonoma disponibilità del militare e (possiamo aggiungere ove si accetti la
                  linea interpretativa prima esposta) non apparteneva alla categoria dei beni destinati a costi-
                  tuire equipaggiamento individuale.
             (12)  In tal senso: Cass. Sez. I, 28.03.2019/23.04.2019, n. 17415.

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