Page 157 - Rassegna 2019-4
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COMMENTARIO AL CODICE

                                          DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                                               Codice dell’ordinamento militare


                                                                Libro IV

                          Colonnello                     Personale Militare
                        Fausto BASSETTA
                   Titolare di Cattedra di Diritto Militare     Titolo II
                    presso la Scuola Ufficiali Carabinieri
                   Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
                                                            Reclutamento
                                                                 Capo I

                                                       Disposizioni Generali

                                                (Quarta parte)                                    COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE


               Art. 636 - Obiettori di coscienza
                     1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio
               civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l’uso
               delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l’arruolamento
               nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l’assun-
               zione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.
                     2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai  cittadini  che
               hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.
                     3. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla
               data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servi-
               zio  di  leva,  può  rinunciare  allo  status  di  obiettore  di  coscienza,  presentando
               apposita  dichiarazione  irrevocabile  presso  l’Ufficio  nazionale  per  il  servizio
               civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
               della previdenza militare e della leva (142) .
                  I. L’art. 636 c.m. riproduce nella sostanza l’abrogato art. 15, l. 8 luglio 1998
                  n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - e, in particolare,
                  i co. 7, 7-bis e 7-ter, questi ultimi due aggiunti dall’art. 1, l. n. 130/2007. La
                  modifica recata dall’art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 248/2012 riguarda soltanto
                  la  diversa  denominazione  della  direzione  generale  competente:  ora

               (142) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

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