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COMMENTARIO AL CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Codice dell’ordinamento militare
Libro IV
Colonnello Personale Militare
Fausto BASSETTA
Titolare di Cattedra di Diritto Militare Titolo II
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Reclutamento
Capo I
Disposizioni Generali
(Quarta parte) COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 636 - Obiettori di coscienza
1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio
civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l’uso
delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l’arruolamento
nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l’assun-
zione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che
hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.
3. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servi-
zio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando
apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio
civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
della previdenza militare e della leva (142) .
I. L’art. 636 c.m. riproduce nella sostanza l’abrogato art. 15, l. 8 luglio 1998
n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - e, in particolare,
i co. 7, 7-bis e 7-ter, questi ultimi due aggiunti dall’art. 1, l. n. 130/2007. La
modifica recata dall’art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 248/2012 riguarda soltanto
la diversa denominazione della direzione generale competente: ora
(142) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
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