Page 160 - Rassegna 2019-4
P. 160

COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                -  per i soli concorsi per ufficiali in s.p.e. a nomina diretta si ha riguardo alla
                  data della nomina;
                -  per il solo requisito dell’età massima è consentito il superamento al momen-
                  to della effettiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione.
               Il comma 1 dell’art. 638 c.m. codifica un principio generale, valido per tutte
               le attività di reclutamento, che nel regime previgente era stato espressamente
               sancito solo dall’(abrogato) art. 15, co. 3, d.lgs. n. 198/1995, relativo all’ar-
               ruolamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri.
               In sintesi, al di là delle specifiche eccezioni indicate, i requisiti necessari per
               il reclutamento debbono essere posseduti dal candidato per tutta la durata
               della procedura selettiva propedeutica all’incorporazione, senza soluzione di
               continuità (147) .
               III. L’art. 638, comma 2, c.m. cristallizza un altro principio generale: nel-
               l’ipotesi di mancanza, successivamente accertata, di un requisito legale, indi-
               pendentemente dal riscontro di qualsivoglia profilo di colpevolezza del can-
               didato (a questi fini la norma equipara esplicitamente la condotta dolosa a
               quella incolpevole), l’amministrazione deve dichiarare la decadenza di diritto
               dalla nomina; in tal caso il provvedimento di decadenza è atto interamente
               vincolato, come tale non assistito dalle garanzie partecipative e motivazionali
               previste dalla legge, e può intervenire in qualunque momento successivo al
               reclutamento (148) .


             Art. 639 - Reclutamento volontario femminile
                  1. Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base
             volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quan-
             to previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio dalle norme contenute
             nel regolamento e salve le aliquote d’ingresso eventualmente previste, in via
             eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
                  2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della
             difesa può prevedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femmi-
             nile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di spe-
             cifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza arma-
             ta, se in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche atti-
             vità il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su
             proposta  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  acquisito  il  parere  della
             Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d’intesa con i Ministri
             delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.


             (147) Cons.  Stato,  sez.  Quarta,  29  settembre  2017,  n.  4552,  in  www.giustizia-amministrativa.it;
                  Cons. Stato, sez. Quarta, 14 febbraio 2017, n. 629, in www.giustizia-amministrativa.it.
             (148) Cons. Stato, sez. Quarta, n. 629 del 2017, cit.; Cons. St., sez. Quarta, n. 7382, del 2010, cit.,
                  che ha ribadito espressamente la portata ricognitiva dell’art. 638, co. 2, c.m. in relazione ai
                  principi sopra riportati; sez. Terza, 3 febbraio 2004, n. 86/2004, cit.

             158
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165