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ART. 640 - ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA



                  -  i giudizi negativi precedentemente espressi dall’amministrazione militare
                     (specie se risalenti) devono essere verificati all’attualità (159) ;
                  -  anche in sede cautelare il giudice dispone che l’Amministrazione provve-
                     da ad effettuare l’esame del DNA, in contraddittorio con medici di fidu-
                     cia dell’interessato nel caso in cui, dopo la rinnovazione delle analisi del
                     sangue, non risulti certo che il campione prelevato e analizzato apparten-
                     ga effettivamente al candidato escluso; permanendo lo stato di incertezza
                     circa l’attendibilità delle tecniche di analisi utilizzate, va sospeso in sede
                     cautelare il provvedimento che, a causa dei risultati delle analisi del san-
                     gue, nega l’ammissione al concorso di un aspirante al reclutamento (160) ;
                  -  i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi, devono essere posseduti dai can-
                     didati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica,
                     giacché  la  legittimità  dei  provvedimenti  amministrativi  deve  essere
                     apprezzata  avuto  riguardo  allo  stato  di  fatto  e  di  diritto  presente  al
                     momento  dell’adozione  del  provvedimento  stesso,  non  potendosi
                     ammettere la rilevanza di eventi successivi che comportino la sopravve-
                     nuta sussistenza dei requisiti richiesti in palese violazione della par condi-
                     cio dei candidati (161) ;
                  -  qualora il candidato faccia uso momentaneo per fini terapeutici di sostan-
                     ze che sono ritenute ostative al reclutamento - secondo le indicazioni for-
                     nite dalle norme tecniche di settore - dovrà, prima della visita sanitaria o
                     al più tardi nel corso della stessa, dichiarare la circostanza, esibendo appo-
                     sita antecedente prescrizione medica (162) .
                  Lo stato patologico o il mancato raggiungimento dei rigorosi standards psico-
                  fisici richiesti dal bando di reclutamento devono essere accertati esclusiva-
                  mente tramite i competenti organi sanitari, costituiti secondo le rispettive

               (159) Cons. St., sez. Terza, 12 giugno 2001, n. 642/2001, in CONS. ST., 2002, I, 1837, che ha rite-
                     nuto illegittimo il giudizio di inidoneità all’arruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri
                     fondato sopra la precedente valutazione di scarsa costituzione fisica - e non di assoluta ini-
                     doneità - espressa in sede di visita di leva su un giovane non ancora diciottenne, senza che
                     quest’ultimo fosse sottoposto a nuova visita medica e dopo che erano trascorsi sei anni.
               (160) Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 25 luglio 2000, n. 3774, in CONS. ST., 2000, I, 1924; sez. Quarta,
                     [ord.], 7 dicembre 1999, n. 2322, id., 1999, I, 2081.
               (161) Cons. St., sez. Sesta, 24 febbraio 2011, n. 1176 e Sesta, 9 febbraio 2011, n. 886, in GIURISDIZ.
                     AMM., 2011, I, 287 e 221, fattispecie relative a reclutamenti nella polizia di stato in cui si affer-
                     mata l’irrilevanza in via generale del mutamento delle condizioni psicofisiche dei candidati
                     esclusi, per miglioramenti sopravvenuti del visus, del peso corporeo, ecc.; sez. Quarta, 13
                     ottobre 2009, n. 6276, in GIURISDIZ. AMM., 2009, I, 1357, relativa ad arruolamento nella G.
                     di F.; sez. Quarta, n. 5859 del 2009, cit.; sez. Quarta, n. 5742 del 2007, cit.; CONS. ST., sez.
                     Quarta, 7 giugno 2005, n. 2936, cit.; sez. Quarta, n. 6349 del 2004, cit.
               (162) Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 31 agosto 2004, n. 4073, in www.giustizia-amministrativa.it,
                     relativa a fattispecie in cui l’aspirante al reclutamento aveva, nel corso della visita medica esi-
                     bito antecedente prescrizione medica che lo autorizzava all’uso del medicinale Gardenale
                     contenente barbiturici; sez. Quarta, [ord.], 27 febbraio 2004 n. 890, in CONS. ST., 2004, I,
                     407, che in materia di esclusione dal reclutamento per volontari dell’Esercito per inidoneità
                     psicofisica di soggetto risultato assuntore di oppiacei, ha ritenuto irrilevante l’affermazione
                     dell’interessato che dichiarava trattarsi della conseguenza dell’assunzione di farmaci volti a
                     combattere una sindrome influenzale, giacché tale circostanza non risultava rappresentata
                     tempestivamente alla commissione medica.

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