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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
In tali casi, infatti, potrebbe evolvere il quadro clinico del dipendente, ed il giu-
dizio sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione sarebbe spostato sur-
rettiziamente in avanti nel tempo, in contrasto con il principio di ordine logico
che esige che la legittimità del provvedimento amministrativo venga apprezzata
avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione
del provvedimento stesso, nonché con l’esigenza di garantire la par condicio (172) .
La regola generale, pertanto, è nel senso che le valutazioni sanitarie difformi
(sia anteriori che successive alla visita medica), se provenienti da medici di
parte (o da altre istituzioni anche pubbliche), non sono idonee ex se a scalfire
o prevalere sui giudizi tecnico - discrezionali degli organismi accertatori mili-
tari, in quanto in sede di legittimità non è consentito al giudice di sindacare
l’uso del potere discrezionale dell’amministrazione, con il solo limite della
palese irrazionalità (173) .
VI. L’estensione del sindacato del giudice amministrativo sugli accertamenti
medici è influenzata, come si è visto in precedenza, dalla natura giuridica del
giudizio medico legale, dalla consistenza delle posizioni soggettive coinvolte,
dagli strumenti probatori utilizzabili.
Secondo un più rigoroso indirizzo, corroborato dalla più recente giurispru-
denza costituzionale (174) , il giudizio delle commissioni mediche militari,
essendo espressione di una particolare discrezionalità tecnica, atterrebbe al
merito dell’azione amministrativa, con la conseguenza che i provvedimenti
che ne costituiscono espressione non sarebbero sindacabili dal giudice
amministrativo con il limite della palese irrazionalità, sotto il profilo della
(172) Cons. St., sez. IV, n. 1482 del 2005, cit.; sez. I, 10 novembre 2005, n. 10552/2004, fattispecie
relativa a reclutamento nella polizia di Stato; sez. Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6405, cit., nel
caso di specie - arruolamento nel Corpo dei VV.FF. - il Consiglio di Stato non ha ravvisato
alcuna illogicità e contraddittorietà del giudizio medico legale, per il fatto che prima e dopo
la visita collegiale fossero stati riscontrati valori del visus discordanti da parte di altri organi-
smi sanitari, ed ha puntualizzato che le commissioni mediche incaricate non possono eserci-
tare capacità profetiche in ordine al giudizio di sicura riabilitazione dei candidati affetti da
deficit visivi riscontrati al momento della visita; sez. Quarta, n. 4808 del 2003, cit., relativa
all’esclusione di un aspirante finanziere affetto da glicemia, qui il giudice ha ritenuto che par-
ticolari aspetti dello stato fisico dell’individuo risentono dell’influsso di molteplici fattori e
comunque si modificano in relazione all’assunzione di farmaci, alla dieta alimentare o più in
generale in connessione con particolari situazioni di strapazzo fisico o stress psichico; sez.
Quarta, 10 febbraio 2000, n. 715, cit.
(173) Cons. St., sez. Quarta, n. 8362 del 2010, fattispecie in cui il supremo giudice amministrativo:
a) ha escluso l’irrazionalità della clausola del bando che aveva previsto prove di efficienza fisi-
ca; b) ha affermato l’irrilevanza dello stato di ansia da prestazione che avrebbe colto il can-
didato al momento dell’effettuazione della prova ginnica (ventisette flessioni addominali nel
tempo limite di due minuti); c) ha stabilito l’impossibilità per l’amministrazione di prescin-
dere dal mancato superamento della prova accertando l’idoneità in concreto del candidato in
relazione a mansioni compatibili con il suo stato atteso che l’ordinamento militare (artt. 621,
co. 4, 635, co. 1, lett. c), 929, co. 1, lett. a), c.m.), esige che siano reclutati e trattenuti in ser-
vizio solo soggetti idonei al servizio militare incondizionato; sez. Prima, 10 novembre 2005,
n. 10552/2004, in CONS. ST., 2005, I, 1398.
(174) Corte cost., n. 175 del 2011 cit., secondo la quale le commissioni di concorso esprimono
valutazioni tecnico discrezionali, a fronte delle quali il candidato vanta una posizione di inte-
resse legittimo ed il giudice amministrativo le sindacare nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei
vizi di legittimità dedotti.
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