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ART. 639 - RECLUTAMENTO VOLONTARIO FEMMINILE
I. L’art. 639 c.m. detta alcune disposizioni normative in tema di reclutamen-
to volontario femminile per integrare il sistema di arruolamento volontario
delle Forze armate. Dopo l’entrata in vigore della (abrogata) l. 20 ottobre
1999 n. 380 - Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volon-
tario femminile - sono cadute le preclusioni all’ingresso delle donne nelle
Forze armate. L’art. 1, co. 6, della l. n. 380/1999 demandava al Ministro della
difesa la determinazione annuale delle aliquote percentuali di personale mili-
tare femminile da reclutare nei ruoli di ciascuna Forza armata. Nella prima
fase applicativa, in considerazione delle esigenze formative connesse all’im-
piego operativo ed a quelle di adeguamento infrastrutturale, erano state fis-
sate delle limitazioni percentuali al reclutamento del personale femminile (149) .
Tali limitazioni sono venute meno a far data dal 2006 a seguito dell’adozione
del d.m. 27 maggio 2005.
In base al combinato disposto degli artt. 639, co.1, e 640 c.m., 578, 580, co.
2, 581, 583, co. 3, e 585 r.m.:
- il reclutamento femminile è volontario e si basa sulle medesime disposi-
zione previste per il personale maschile;
- l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di esclusione dal
reclutamento è redatto acquisito il parere obbligatorio della commissione
nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- le uniche limitazioni ammissibili al reclutamento di personale femminile
sono quelle fondate su «motivate esigenze connesse alla funzionalità di
specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna
Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio
di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale»;
- il decreto che individua le tassative limitazioni al reclutamento è emanato
previo parere obbligatorio della commissione nazionale per le pari oppor-
tunità tra uomo e donna;
- in sede di reclutamento, lo stato di gravidanza costituisce impedimento
temporaneo all’espletamento della visita medica ai fini del giudizio di ido-
neità che deve però essere espletata entro il termine finale stabilito dal
bando in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Gli artt. in esame racchiudono sostanzialmente le disposizioni sancite a suo
tempo:
- dall’art. 33, co. 1, d.lgs. n. 198/2006, recante il codice delle pari opportu-
nità tra uomo e donna, che a sua volta riproduce l’art. 2, co. 1, d.lgs. 31
gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su
base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare fem-
minile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell’articolo 1, co. 2, l. 20 ottobre 1999, n. 380;
- dall’art. 1, co. 5 e 6, della stessa legge n. 380/1999, così come sostituito
dall’art. 26, l. n. 29/2006, legge comunitaria 2005;
- dagli artt. 1, 3 e 4, d.m. n. 114/2000;
- dagli artt. 2 e 4, d.m. 16 settembre 2003.
(149) Si vedano i dd.mm. 11 maggio 2004 e 10 settembre 2004.
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