Page 153 - Rassegna 2019-4
P. 153
IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI (ART. 166 C.P.M.P.)
volte a tutelare l’ordine pubblico sotto il profilo del necessario controllo sulla
detenzione illegale di armi e munizioni. In questo caso, se per la condotta di
acquisto non si pone alcun particolare problema nel riconoscere il concorso di
reati, per la ritenzione gli elementi differenziali si assottigliano, in quanto le con-
dotte a prima vista appaiono perfettamente sovrapponibili, riducendosi in
entrambi i casi alla mera detenzione degli oggetti di armamento. In questo caso,
tuttavia, la giurisprudenza ha univocamente escluso qualsiasi ipotesi di assorbi-
mento ed ha affermato la sussistenza del concorso formale di cui all’art. 81,
comma 1 c.p.p. e della conseguente connessione tra reati a norma dell’art. 12
c.p.m.p., avendo ritenuto che le due ipotesi di reato sono poste a tutela di beni
giuridici diversi, da un lato l’efficienza delle Forze armate e l’integrità delle loro
dotazioni e, dall’altro l’ordine e la sicurezza della collettività .
,
(13)
Tale conclusione assume rilievo anche ai fini del riparto di giurisdizione tra
giudice militare e ordinario, dovendosi tener conto che l’art. 13, comma 2 c.p.p.
prevede che, fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare e che in
tale caso la competenza per tutti i reati appartiene al giudice ordinario. Risulta,
quindi, determinante valutare se l’illegale detenzione riguardi armi o munizioni
da guerra o tipo guerra, con conseguente configurabilità del reato comune di
cui art. 2, L. 895/1967, ovvero armi o munizioni comuni da sparo, nel qual caso
troverebbe applicazione la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697 del
codice penale. Nel primo caso, infatti, poiché la pena prevista dal citato art. 2 è
la reclusione da uno a otto anni e la multa da 3.000 euro a 20.000 euro (supe-
riore, quindi, a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 166 e 164) la
giurisdizione, per effetto dell’art. 13, comma 2 c.p.p., apparterrà per tutti i reati
al giudice ordinario. Nel secondo caso, poiché quello comune è reato contrav-
venzionale, punito meno gravemente dell’acquisto o della ritenzione, si proce-
derà separatamente, restando il reato militare di competenza del giudice militare
e quello comune del giudice ordinario.
Tale problematica, legata alla non sempre agevole distinzione tra le armi
comuni da sparo - con le relative munizioni - e quelle da guerra, è venuta più
volte alla luce a proposito delle cartucce cal. 9 “parabellum” che, per la loro dif-
fusione, costituiscono spesso l’oggetto materiale del reato in esame. Sul punto
la giurisprudenza ha ormai assunto una posizione univoca nel ritenere che si
tratti di munizionamento per arma comune da sparo, ancorché utilizzata dalle
Forze armate soprattutto nell’ambito dei paesi NATO .
(14)
(13) Sul punto: Cass. Sez. I, 15.05.2015/29.05.2015, n. 23372.
(14) La Suprema Corte, Sez. I, nella sentenza n. 25352/2019, cit., richiamandosi a specifici pre-
cedenti, così si esprime: “è da considerarsi acclarato il principio secondo cui, in tema di armi,
151