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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Le norme di riferimento erano gli articoli 70, 72 e 190(1) del codice penale
             della RSFSR. I primi due, già citati circa i reati rimessi alla competenza del
             KGB, punivano rispettivamente agitazione e propaganda antisovietica  e la
                                                                                  (26)
             partecipazione  ad  organizzazioni  con  finalità  antisovietiche.  Il  terzo  invece,
             introdotto l’11 settembre 1966 su espressa richiesta della Lubjanka, configurava
             la responsabilità penale per la diffusione di notizie false e calunniose contro il
             sistema sociale e istituzionale sovietico .
                                                  (27)
                  Quanto  poi  al  concetto  di  “diversione  ideologica”,  per  essa  si  doveva
             intendere “ogni forma di influenza sulla morale e sui sentimenti delle persone,
             che le spingesse a commettere atti per distruggere, compromettere o indebolire
             l’influenza dell’ideologia comunista, per indebolire o disgregare il movimento
             rivoluzionario o di liberazione nazionale e l’edificazione socialista, attraverso
             l’utilizzo di materiali calunniosi, falsificatori o tendenziosi” .
                                                                     (28)
                  Tali disposizioni erano vigenti già anni prima dell’arrivo di Andropov a piaz-
             za Dzeržinskij, ma fu lui il primo ad osservare acutamente come con intellettuali
             e giovani non fosse opportuno usare il controspionaggio, trattandoli come poten-
             ziali spie nemiche, ma occorresse una strategia diversa. Proprio per questo egli
             aveva progettato il Quinto Direttorato che, al momento della sua costituzione,
             contava sei sezioni: attività di controspionaggio in occasione di scambi culturali,
             attraverso le organizzazioni artistiche, gli istituti scientifici e gli altri enti culturali;
             operazioni di controspionaggio, insieme al PGU, contro centri di diversione ideo-
             logica dei paesi imperialisti, verifica dell’attività delle organizzazioni sindacali; atti-
             vità di controspionaggio nell’ambito di scambi studenteschi, verifica di attività
             nemiche fra studenti e professori; attività di controspionaggio fra elementi religio-
             si, sionisti o settari e contrasto ai centri religiosi stranieri; assistenza agli organi
             locali nella prevenzione di manifestazioni di massa a carattere antisociale; analisi
             delle  diversioni  ideologiche  dell’avversario,  pianificazione  e  informazione.
             Successivamente, fra 1969 e 1983, furono aggiunte altre otto sezioni:
                  - individuazione di soggetti intenzionati ad adoperare sostanze esplosive
             con finalità antisovietiche. Valutazione delle minacce contro i leader del paese ;
                                                                                      (29)
             (26)  Il secondo comma si riferiva al caso particolare in cui tali attività fossero state sostenute con
                  aiuti materiali o finanziari da parte di organizzazioni o soggetti stranieri.
             (27)  Tutti e tre i suddetti articoli sono stati abrogati l’11 settembre 1989.
             (28)  Così nel noto commentario all’art. 190(1) C.P. RSFRS, M. P. MICHAJLOV, V. V. NAZAROV,
                  Ideologičeskaja diversija - oružie imperializma, Jurid. lit., Moskva, 1969, pag. 16.
             (29)  La settima sezione fu creata subito dopo l’attentato contro Brežnev del 22 gennaio 1969,
                  quando Viktor Ivanovič Il’in, un giovane sottufficiale squilibrato, aprì il fuoco contro il cor-
                  teo del Segretario del PCUS che stava ricevendo gli equipaggi di due navicelle spaziali appena
                  rientrate da una missione. Brežnev, che non si trovava sull’automobile colpita, rimase del
                  tutto illeso, ma da allora fu deciso di aumentare sensibilmente il dispositivo di sicurezza per
                  lui e gli altri dirigenti. Quanto all’attentatore, fu giudicato mentalmente disturbato e rinchiuso
                  in un ospedale psichiatrico, dove è rimasto fino alla liberazione avvenuta nel 1989.

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