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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



                     La norma di cui all’art. 211, comma 2, come accennato, è stata integralmen-
               te abrogata per lasciare spazio a una terna di disposizioni (commi 1-bis - 1-quater),
               introdotta ai sensi dell’art. 52-ter del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017,
               che qualifica in senso innovativo il potere dell’ANAC.


               5.  Il precontenzioso a seguito del decreto correttivo al Codice dei con-
                  tratti pubblici (D.Lgs. 56/2017) e secondo la disciplina regolamentare
                  dell’ANAC
                     L’art. 123 del D.Lgs. 19 aprile 20017, n. 56, recante modifiche correttive al
               D.Lgs. 50/2016, ha abrogato il comma 2 dell’art. 211 del Codice, caducando
               l’istituto della raccomandazione vincolante quale strumento diretto a indurre la
               stazione  appaltante  a  conformare  la  propria  attività  alle  prescrizioni
               dell’Autorità.
                     Sempre lo stesso articolato, d’altro canto, ha inserito al comma 1 dell’art.
               211 del Codice la precisazione che il parere dell’ANAC è reso “previo contrad-
               dittorio” tra le parti. Il legislatore delegato, con quest’ultimo inciso, ha voluto
               apporre un’interpolazione, a significare che l’adozione del parere di preconten-
               zioso non può prescindere da un formalismo procedimentale tra le parti, chia-
               mate  comunque  a  partecipare  alla  formazione  di  un  atto  provvedimentale
               dell’Autorità, in ossequio alle vigenti norme in materia di procedimento ammi-
               nistrativo.
                     Una dettagliata analisi delle caratteristiche principali del parere di precon-
               tenzioso, per come strutturato e disciplinato, impone di descriverne le fasi pro-
               cedimentali inerenti alla sua formazione.
                     La normativa primaria nel limitarsi a specificare che il parere deve essere
               reso “entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta”, fornisce una scarna
               disciplina, che necessita di essere integrata sia dal Regolamento del 5 ottobre
               2016 sia, a decorrere dal 10 febbraio 2019, dal Regolamento del 9 gennaio 2019,
               entrambi emanati dall’ANAC.
                     Il procedimento per l’emanazione del parere, come ampiamente puntua-
               lizzato, è facoltativo, in quanto rimesso all’iniziativa di parte, e può essere avvia-
               to dalla stazione appaltante ovvero da una o più parti interessate, nonché dai
               soggetti  portatori  di  interessi  collettivi  o  diffusi,  costituiti  in  associazioni  o
               comitati, quando agiscono come “parti” nel procedimento amministrativo per
               la tutela di quegli interessi. Esso prende avvio con la formulazione di un’appo-
               sita istanza, avente ad oggetto “questioni controverse” insorte “durante lo svol-
               gimento delle procedure di gara”.


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