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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



                     Solo nel caso di superamento del citato vaglio preliminare, è prevista l’as-
               segnazione al Consigliere relatore competente. È poi l’Ufficio che provvede a
               comunicare  alle  parti  l’avvio  del  procedimento,  assegnando  loro  un  termine
               non superiore a cinque giorni per la presentazione di memorie e documenti ove
               mancanti.
                     Al fine di evitare che la prosecuzione della procedura di gara possa com-
               promettere l’efficacia dell’intervento dell’Autorità, il Regolamento prevede che
               l’istanza introduttiva rechi sempre l’impegno “a non porre in essere atti pregiu-
               dizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere”. Se
               invece l’istanza è singola ed è presentata da una parte diversa dalla stazione
               appaltante, quest’ultima, con la comunicazione di avvio del procedimento, è
               invitata a non porre in essere “atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della
               questione fino al rilascio del parere”.
                     Alla luce della documentazione prodotta e delle informazioni acquisite,
               l’Ufficio  può  disporre,  ove  lo  ritenga,  l’audizione  delle  parti  interessate.
               Completata  l’istruttoria,  compete  sempre  all’Ufficio  presentare  il  parere  al
               Consigliere relatore per la successiva approvazione da parte del Consiglio, che
               deve  in  ogni  caso  adottare  il  parere  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  del-
               l’istanza.
                     Quanto al contenuto, il parere può essere reso in forma semplificata nei
               casi  in  cui  la  questione  oggetto  dell’istanza  appaia  di  pacifica  risoluzione  e
               riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, per
               servizi e forniture, e inferiore a un milione di euro per i lavori; ovvero può esse-
               re reso in forma semplificata anche attraverso “il mero rinvio a precedenti pare-
               ri già adottati”, quando si tratti di parere non vincolante in appalti sopra soglia,
               o di parere vincolante ove la questione sia di pacifica risoluzione.
                     In  tali  casi,  l’Ufficio,  in  deroga  al  procedimento  ordinario,  predispone
               direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata
               che, previa approvazione del Presidente, viene sottoposta all’approvazione del
               Consiglio. Dalla suddetta disciplina risulta possibile ricostruire le caratteristiche
               principali dell’istituto de quo.
                     Occorre premettere che le suddette disposizioni regolano effettivamente
               due istituti con funzione diversa, a seconda che l’istanza di parere sia formulata
               a  meri  fini  interpretativi  o  che,  all’opposto,  il  coinvolgimento  dell’Autorità
               avvenga a valle dell’adozione di un provvedimento amministrativo potenzial-
               mente  impugnabile  innanzi  al  giudice  amministrativo,  riguardo  al  quale  sia
               insorta una “questione” dove le parti decidono, in prima battuta, di investire
               l’ANAC.


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