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DOTTRINA



                  In ambito pubblicistico, accanto a questi scopi, se ne aggiungono ulteriori,
             quali il miglioramento della qualità delle decisioni pubbliche e la moralizzazione
             dell’Amministrazione. Nel settore dei contratti pubblici, i rimedi extraproces-
             suali sono alternativi al giudizio: essi hanno la funzione di prevenire il conten-
             zioso, nel senso che sono attivabili prima dell’apertura di un giudizio.
                  L’elemento anticipatorio che, come affermato, caratterizza tutti i rimedi
             non giurisdizionali in ambito contrattualistico, si lega a un ulteriore elemento
             proprio di tali rimedi, ovvero la sottesa istanza di ripristino della legalità della
             procedura di gara.
                  All’interno del sistema degli appalti pubblici, però, una logica anticipatrice
             e preliminare non caratterizza solo i rimedi alternativi, ma riguarda pure l’attua-
             le processo giurisdizionale. Infatti, il codice impone la contestazione immediata
             dei provvedimenti di esclusione e di ammissione, con l’impossibilità di far vale-
             re i relativi vizi in sede d’impugnazione dell’aggiudicazione. Gli eventuali vizi
             della fase di ammissione, devono essere eccepiti prima dello svolgimento della
             gara. L’art. 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.)
             dispone che “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
             affidamento e le ammissioni ad essa [...] va impugnato nel termine di trenta
             giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della sta-
             zione appaltante [...].
                  L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità deri-
             vata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso inci-
             dentale”. Quest’anticipazione della tutela, costituisce una misura correttiva del-
             l’alterazione  subita  nel  tempo  dal  contenzioso  amministrativo  sui  contratti
             pubblici.
                  Così,  se  da  un  lato  la  disciplina  precedente  precludeva  l’impugnazione
             diretta e immediata delle ammissioni, sulla base del presupposto che l’impresa
             fosse titolare di un interesse concreto e attuale a contestare l’ammissione altrui
             solo a conclusione della procedura selettiva, dall’altro è ora previsto l’onere di
             impugnazione  immediata  dell’altrui  ammissione  alla  procedura  di  gara.
             L’interesse concreto ed attuale a contestare l’ammissione altrui è declinabile
             anche come interesse al corretto svolgimento della gara, scisso e autonomo -
             sebbene strumentale - rispetto a quello all’aggiudicazione.
                  In questo modo è tutelato in via autonoma l’interesse al legittimo svolgi-
             mento della procedura ad evidenza pubblica, nel precipuo intento di rendere
             effettiva tutela a tutti i partecipanti alla gara. In altri termini, emerge l’esigenza
             pubblica della moralità della gara e dell’efficienza nel risultato della scelta del
             contraente.


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