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DOTTRINA
In ambito pubblicistico, accanto a questi scopi, se ne aggiungono ulteriori,
quali il miglioramento della qualità delle decisioni pubbliche e la moralizzazione
dell’Amministrazione. Nel settore dei contratti pubblici, i rimedi extraproces-
suali sono alternativi al giudizio: essi hanno la funzione di prevenire il conten-
zioso, nel senso che sono attivabili prima dell’apertura di un giudizio.
L’elemento anticipatorio che, come affermato, caratterizza tutti i rimedi
non giurisdizionali in ambito contrattualistico, si lega a un ulteriore elemento
proprio di tali rimedi, ovvero la sottesa istanza di ripristino della legalità della
procedura di gara.
All’interno del sistema degli appalti pubblici, però, una logica anticipatrice
e preliminare non caratterizza solo i rimedi alternativi, ma riguarda pure l’attua-
le processo giurisdizionale. Infatti, il codice impone la contestazione immediata
dei provvedimenti di esclusione e di ammissione, con l’impossibilità di far vale-
re i relativi vizi in sede d’impugnazione dell’aggiudicazione. Gli eventuali vizi
della fase di ammissione, devono essere eccepiti prima dello svolgimento della
gara. L’art. 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.)
dispone che “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa [...] va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della sta-
zione appaltante [...].
L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità deri-
vata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso inci-
dentale”. Quest’anticipazione della tutela, costituisce una misura correttiva del-
l’alterazione subita nel tempo dal contenzioso amministrativo sui contratti
pubblici.
Così, se da un lato la disciplina precedente precludeva l’impugnazione
diretta e immediata delle ammissioni, sulla base del presupposto che l’impresa
fosse titolare di un interesse concreto e attuale a contestare l’ammissione altrui
solo a conclusione della procedura selettiva, dall’altro è ora previsto l’onere di
impugnazione immediata dell’altrui ammissione alla procedura di gara.
L’interesse concreto ed attuale a contestare l’ammissione altrui è declinabile
anche come interesse al corretto svolgimento della gara, scisso e autonomo -
sebbene strumentale - rispetto a quello all’aggiudicazione.
In questo modo è tutelato in via autonoma l’interesse al legittimo svolgi-
mento della procedura ad evidenza pubblica, nel precipuo intento di rendere
effettiva tutela a tutti i partecipanti alla gara. In altri termini, emerge l’esigenza
pubblica della moralità della gara e dell’efficienza nel risultato della scelta del
contraente.
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