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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



                     Nell’attuale disciplina, i rimedi preventivi sono due e precisamente: il pare-
               re di precontenzioso dell’ANAC “facoltativamente” vincolante e il complesso
               meccanismo che prevede, da un lato, una fase preliminare in cui l’ANAC emana
               sempre un parere-diffida e, dall’altro, un’eventuale fase processuale che s’instau-
               ra a seguito della mancata ottemperanza a siffatto parere. Sono rimedi diversi
               tra loro, atteso che il primo è provocato da istanza di parte, mentre il secondo
               è d’ufficio.


               4.  La versione originaria dell’art. 211 del Codice dei contratti pubblici:
                  l’istituto della raccomandazione vincolante
                     Prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo al Codice (D.Lgs. 19
               aprile 2017, n. 56), il disposto di cui all’art. 211 dell’attuale Codice prevedeva
               due commi: il primo, che modificava e affinava il parere precontenzioso non
               vincolante  dell’ex  AVCP,  rendendolo  a  determinate  condizioni  vincolante;  il
               secondo, che introduceva il controverso istituto della raccomandazione vinco-
               lante, resa dall’ANAC nell’esercizio delle sue funzioni e rivolta in via esclusiva
               alla stazione appaltante.
                     A  seguito  dell’intervenuto  emendamento  del  2017  (cit.  D.Lgs.
               56/2017), l’art. 211 prevede, al comma 1, che l’ANAC, su istanza della sta-
               zione appaltante o di una o più delle altre parti, rilasci “previo contradditto-
               rio” un parere per risolvere “questioni insorte durante lo svolgimento delle
               procedure  di  gara”.  Detto  parere  -  prosegue  la  disposizione  codicistica  -
               diviene vincolante per le sole parti che vi abbiano previamente acconsentito,
               ed ha natura di atto impugnabile in sede giurisdizionale secondo il rito spe-
               ciale ex art. 120 c.p.a.
                     A garanzia dell’effettività tutoria del parere, inoltre, è stabilita una misura
               deterrente contro un’eventuale impugnazione del parere medesimo, che consi-
               ste nella valutazione del comportamento della parte il cui ricorso venga rigetta-
               to, ai fini della condanna della stessa alle spese ex art. 26 c.p.a.
                     Più controverso, invece, si è presentato l’istituto della raccomandazione di
               cui al previgente comma 2 del medesimo art. 211, oggi abrogato per effetto del-
               l’art. 52-ter del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017.
                     L’intervenuta modifica legislativa ha comportato l’innesto di tre nuovi commi
               (commi 1-bis - 1-quater), che hanno sostituito al suddetto potere di raccomandazio-
               ne, riconosciuto in capo all’ANAC, una legittimazione straordinaria della stessa ad
               impugnare, in caso di mancato adeguamento spontaneo della stazione appaltante,
               qualunque provvedimento ritenuto “viziato da gravi violazioni” del Codice.


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