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DOTTRINA



                  Più  precisamente,  nel  primo  caso,  il  parere  ANAC  assume  connotati
             “interpretativi” e l’intervento dell’Autorità si traduce in uno strumento di indi-
             rizzo dell’azione amministrativa, che risolve in via preventiva questioni interpre-
             tative connesse alla procedura di gara. Il parere così espresso si colloca nel qua-
             dro della più ampia funzione di interpretazione normativa e di consulenza su
             questioni giuridiche generali e particolari attribuita all’Autorità, che è venuta
             sempre più sviluppandosi a fianco, e ad opportuna integrazione del suo potere
             di vigilanza. Nell’altro caso, in cui il parere ha per oggetto la legittimità di un
             provvedimento amministrativo già adottato, postula l’instaurarsi di un procedi-
             mento  assimilabile  sensibilmente,  sul  piano  funzionale,  ad  un  “giudizio”,  in
             quanto l’Autorità esercita un’attività squisitamente “giustiziale”. La pronuncia
             dell’ANAC, allora, pur avendo la forma di parere, rappresenta nella sostanza
             una decisione amministrativa assunta all’esito di un procedimento contenzioso
             di carattere giustiziale.
                  Un’ulteriore  importante  caratteristica  del  parere  è  data  dal  suo  aspetto
             “facoltativamente” vincolante.
                  L’art. 211 del D.Lgs. 50/2016 disciplina il parere emanato “su iniziativa
             della stazione appaltante o di una o più delle altre parti”, facendo riferimento
             espresso al solo parere vincolante. Il Regolamento, per contro, distingue espres-
             samente tra il parere vincolante, reso su istanza congiunta (o per adesione suc-
             cessiva quando l’istanza è proposta “dalla stazione appaltante e da una o più
             parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabi-
             lito nel parere di precontenzioso”), e quello su istanza singola della stazione
             appaltante (o di una parte interessata) “da intendersi non vincolante”.
                  Il mantenimento di una forma di parere non vincolante - già previsto nella
             disciplina del 2006 - da parte della normativa secondaria non sembra porsi con-
             tra legem, potendo trovare appiglio nell’inciso “Il parere obbliga le parti che vi
             abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito”
             (art. 211, cit.). In altri termini, la normativa primaria, nel ricondurre l’effetto
             vincolante al preventivo assenso “delle parti” e non della singola parte, legitti-
             merebbe  la  disposizione  regolamentare  lasciando  spazio  per  l’ipotesi  di  un
             eventuale parere di precontenzioso non vincolante. La normativa di riferimento
             prevede, inoltre, l’impugnabilità in via giurisdizionale del solo parere vincolante,
             escludendo l’impugnabilità in via diretta del parere non vincolante.
                  All’atto della sua instaurazione, il procedimento di precontenzioso non ha
             effetti sospensivi sulla procedura di gara, benché correlatamente l’istanza intro-
             duttiva di esso preveda l’assunzione dell’impegno “a non porre in essere atti pre-
             giudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere”.


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