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DOTTRINA



             5.1 In particolare: la vincolatività del parere
                  Nell’ambito  del  sistema  regolatorio  il  parere  di  precontenzioso  deve
             riguardare questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara ed
             è  rilasciato,  sentite  le  parti  coinvolte,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal
             momento in cui è stata inoltrata la richiesta. Tale parere costituisce un’evoluzio-
             ne del parere facoltativo non vincolante espresso in precedenza dall’Autorità di
             vigilanza dei contratti pubblici e poi dall’ANAC, nell’ambito del suo più gene-
             rale potere di controllo. Il vecchio codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), a
             mente  dell’art.  6,  comma  7,  lett.  n),  aveva  già  previsto  la  possibilità  che
             l’Autorità di settore rilasciasse un parere su questioni insorte durante le proce-
             dure di gara, e che quel parere poteva eventualmente sfociare nella formulazio-
             ne di un’ipotesi di soluzione.
                  Il carattere non vincolante del parere, secondo il vecchio codice, deter-
             minava alcune conseguenze: da un lato, il destinatario del parere avrebbe potu-
             to discostarsi da esso con un provvedimento congruamente motivato; dall’al-
             tro, la concreta lesività del parere si manifestava solo nell’ipotesi in cui esso
             fosse stato trasposto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento che
             disponeva in senso negativo per l’interessato, non potendo sussistere prima di
             tale momento un concreto e diretto pregiudizio della posizione giuridica sog-
             gettiva fatta valere.
                  L’incidenza del parere non vincolante dell’ANAC, inoltre, doveva essere
             valutata  solo  in  relazione  alla  sua  capacità  di  integrare  la  motivazione  del
             provvedimento finale, con la conseguenza che in tale caso l’atto era ritenuto
             impugnabile unitamente alla delibera finale che lo recepiva, altrimenti il ricor-
             so era da ritenersi inammissibile per carenza di lesività. Il parere non vinco-
             lante, pertanto, era privo di natura provvedimentale e non era idoneo di per
             sé a cagionare direttamente e immediatamente pregiudizio, in quanto le parti
             non erano obbligate a seguirlo. Esso si limitava così a costituire un semplice
             atto di indirizzo utile all’orientamento dei comportamenti degli operatori del
             settore.
                  Il parere non vincolante era comunque espressione dell’effetto di moral sua-
             sion insito nel potere, riconosciuto all’Autorità, di emanare direttive generali qua-
             lora la richiesta di parere fosse stata ritenuta inammissibile, ma nondimeno di
             interesse generale. Con il nuovo codice dei contratti pubblici il parere subisce
             una mutazione genetica che porta a un cambiamento radicale di modello. Il pare-
             re, da un lato, è ancora facoltativo, dall’altro, assume una valenza vincolante.
                  La vincolatività del parere non discende da un’espressa previsione norma-
             tiva, ma è rimessa alla volontà di parte.


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