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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



                     Più precisamente il rimedio in questione, volto a sollecitare l’intervento in
               autotutela dell’Amministrazione, la cui attività sia risultata inficiata da “gravi
               violazioni”, si scompone in due momenti: un primo momento, propriamente di
               precontenzioso, caratterizzato dall’emanazione del parere motivato, nel quale
               sono segnalate le violazioni riscontrate e i rimedi per eliminarle; un secondo
               momento, contenzioso, dal quale scaturisce la legittimazione ad agire.
                     L’implicazione che discende dal duplice disposto parere motivato - legitti-
               mazione  ad  agire,  si  sostanzia  nella  complessiva  attività  posta  in  essere
               dall’ANAC in attuazione dei poteri di regolazione, vigilanza-controllo e vigilan-
               za collaborativa ad essa attribuiti. Esiste una connessione tra i rimedi di precon-
               tenzioso e l’attività complessivamente svolta dall’Autorità: i primi sono stru-
               menti che completano ed esprimono, al contempo, la seconda.
                     Appare  di  tutta  evidenza  che  l’ANAC  diviene  un  interprete  privilegiato
               dell’interesse pubblico per il corretto svolgimento delle procedure di gara. Anche
               il Consiglio di Stato, a proposito dell’istituto della raccomandazione vincolante,
               si era pronunciato affermando che il rimedio prescinde dall’interesse del singolo
               partecipante all’aggiudicazione, poiché risulta finalizzato al “ripristino della lega-
               lità procedurale e al corretto svolgimento delle procedure di appalto nell’interes-
               se di tutti i partecipanti e finanche di quello collettivo dei cittadini”.
                     Il rimedio di precontenzioso, così concepito, non risponde (solo) ad una
               logica di composizione consensuale dei conflitti, ma ad una precisa scelta del-
               l’ordinamento di privilegiare l’interesse al corretto svolgimento delle procedure
               contrattuali. Interesse la cui tutela si vuole assicurare con la legittimazione ad
               agire giudizialmente in capo all’ANAC.
                     Ancor più marcatamente dell’ipotesi di ricorso mediato (art. 211, comma
               1-ter), l’interesse sostanziale ad un corretto svolgimento dell’iter procedurale ine-
               rente all’affidamento di contratti pubblici emerge nel caso del cosiddetto ricorso
               diretto (art. 211, comma 1-bis). Qui la legittimazione all’impugnativa riconosciuta
               all’ANAC ha per oggetto bandi di gara, atti generali e provvedimenti relativi a
               contratti di grande impatto, prescindendo dalla fase precontenziosa.
                     Quindi,  l’interesse  sostanziale  che  sottende  la  proposizione  del  ricorso
               giurisdizionale, anche in tale ipotesi, è da individuarsi nella volontà di garantire
               un’effettiva  tutela  alle  disposizioni  normative  che  presidiano  sulla  corretta  e
               legittima attività delle stazioni appaltanti.
                     L’ANAC, in questo, è chiamata ad essere il garante del legittimo svolgi-
               mento delle procedure di gara, e pertanto le si riconosce quel potere di adire il
               giudice per ripristinare la legalità violata, in coerenza e in stretta connessione
               con gli altri poteri autoritativi di cui essa è titolare.


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