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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Più precisamente il rimedio in questione, volto a sollecitare l’intervento in
autotutela dell’Amministrazione, la cui attività sia risultata inficiata da “gravi
violazioni”, si scompone in due momenti: un primo momento, propriamente di
precontenzioso, caratterizzato dall’emanazione del parere motivato, nel quale
sono segnalate le violazioni riscontrate e i rimedi per eliminarle; un secondo
momento, contenzioso, dal quale scaturisce la legittimazione ad agire.
L’implicazione che discende dal duplice disposto parere motivato - legitti-
mazione ad agire, si sostanzia nella complessiva attività posta in essere
dall’ANAC in attuazione dei poteri di regolazione, vigilanza-controllo e vigilan-
za collaborativa ad essa attribuiti. Esiste una connessione tra i rimedi di precon-
tenzioso e l’attività complessivamente svolta dall’Autorità: i primi sono stru-
menti che completano ed esprimono, al contempo, la seconda.
Appare di tutta evidenza che l’ANAC diviene un interprete privilegiato
dell’interesse pubblico per il corretto svolgimento delle procedure di gara. Anche
il Consiglio di Stato, a proposito dell’istituto della raccomandazione vincolante,
si era pronunciato affermando che il rimedio prescinde dall’interesse del singolo
partecipante all’aggiudicazione, poiché risulta finalizzato al “ripristino della lega-
lità procedurale e al corretto svolgimento delle procedure di appalto nell’interes-
se di tutti i partecipanti e finanche di quello collettivo dei cittadini”.
Il rimedio di precontenzioso, così concepito, non risponde (solo) ad una
logica di composizione consensuale dei conflitti, ma ad una precisa scelta del-
l’ordinamento di privilegiare l’interesse al corretto svolgimento delle procedure
contrattuali. Interesse la cui tutela si vuole assicurare con la legittimazione ad
agire giudizialmente in capo all’ANAC.
Ancor più marcatamente dell’ipotesi di ricorso mediato (art. 211, comma
1-ter), l’interesse sostanziale ad un corretto svolgimento dell’iter procedurale ine-
rente all’affidamento di contratti pubblici emerge nel caso del cosiddetto ricorso
diretto (art. 211, comma 1-bis). Qui la legittimazione all’impugnativa riconosciuta
all’ANAC ha per oggetto bandi di gara, atti generali e provvedimenti relativi a
contratti di grande impatto, prescindendo dalla fase precontenziosa.
Quindi, l’interesse sostanziale che sottende la proposizione del ricorso
giurisdizionale, anche in tale ipotesi, è da individuarsi nella volontà di garantire
un’effettiva tutela alle disposizioni normative che presidiano sulla corretta e
legittima attività delle stazioni appaltanti.
L’ANAC, in questo, è chiamata ad essere il garante del legittimo svolgi-
mento delle procedure di gara, e pertanto le si riconosce quel potere di adire il
giudice per ripristinare la legalità violata, in coerenza e in stretta connessione
con gli altri poteri autoritativi di cui essa è titolare.
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