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DOTTRINA
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità, laddove tale pub-
blicazione sia prescritta dal codice;
b)affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori
dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o
avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui all’art.
59, comma 5, e all’art. 70 del codice;
c)atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
d)modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova pro-
cedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;
e)mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dal-
l’art. 80 e dall’art. 83, comma 1, del codice;
f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati;
g)mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 2,
del codice;
h)bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che con-
tenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più
in generale, della concorrenza.
L’instaurazione del procedimento preordinato all’emissione del parere
motivato prevede che il Consiglio dell’ANAC, su proposta dell’Ufficio compe-
tente, lo deliberi entro sessanta giorni dall’acquisizione della notizia, indicando
in esso le illegittimità riscontrate e i rimedi adeguati per rimuoverle.
Una volta emesso, il parere è trasmesso alla stazione appaltante, perché
provveda ad ottemperarvi entro un termine non superiore, al più tardi, a ses-
santa giorni. Decorso il termine stabilito, ove la stazione appaltante non si sia
conformata, ovvero non abbia soddisfatto i diktat autoritativi, il Consiglio
dell’Autorità, entro i successivi trenta giorni, delibera in ordine alla proposizio-
ne del ricorso giurisdizionale.
È da soggiungere che in entrambe le ipotesi di legittimazione ad agire, sia
per quanto concerne il ricorso diretto sia per quello previo parere motivato,
l’Autorità regolatoria individua gli atti impugnabili, distinguendoli in due cate-
gorie: la prima è relativa a regolamenti e atti amministrativi di carattere generale,
che disciplinano sostanzialmente l’avvio della gara, e l’altra riguarda provvedi-
menti inerenti più propriamente alla gestione della gara medesima.
Infine, gli altri articoli del Regolamento, riportati nei capi I e IV, dettano
disposizioni comuni ai due poteri di impugnazione, e concernono l’acquisizione
della notizia di violazione, la trattazione delle segnalazioni, la pubblicità e i rap-
porti con altri procedimenti dell’Autorità.
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