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DOTTRINA



             sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità, laddove tale pub-
             blicazione sia prescritta dal codice;
                  b)affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori
             dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o
             avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui all’art.
             59, comma 5, e all’art. 70 del codice;
                  c)atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
                  d)modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova pro-
             cedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;
                  e)mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dal-
             l’art. 80 e dall’art. 83, comma 1, del codice;
                  f) contratto  affidato  in  presenza  di  una  grave  violazione  degli  obblighi
             derivanti dai trattati;
                  g)mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 2,
             del codice;
                  h)bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che con-
             tenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più
             in generale, della concorrenza.
                  L’instaurazione  del  procedimento  preordinato  all’emissione  del  parere
             motivato prevede che il Consiglio dell’ANAC, su proposta dell’Ufficio compe-
             tente, lo deliberi entro sessanta giorni dall’acquisizione della notizia, indicando
             in esso le illegittimità riscontrate e i rimedi adeguati per rimuoverle.
                  Una volta emesso, il parere è trasmesso alla stazione appaltante, perché
             provveda ad ottemperarvi entro un termine non superiore, al più tardi, a ses-
             santa giorni. Decorso il termine stabilito, ove la stazione appaltante non si sia
             conformata,  ovvero  non  abbia  soddisfatto  i  diktat  autoritativi,  il  Consiglio
             dell’Autorità, entro i successivi trenta giorni, delibera in ordine alla proposizio-
             ne del ricorso giurisdizionale.
                  È da soggiungere che in entrambe le ipotesi di legittimazione ad agire, sia
             per quanto concerne il ricorso diretto sia per quello previo parere motivato,
             l’Autorità regolatoria individua gli atti impugnabili, distinguendoli in due cate-
             gorie: la prima è relativa a regolamenti e atti amministrativi di carattere generale,
             che disciplinano sostanzialmente l’avvio della gara, e l’altra riguarda provvedi-
             menti inerenti più propriamente alla gestione della gara medesima.
                  Infine, gli altri articoli del Regolamento, riportati nei capi I e IV, dettano
             disposizioni comuni ai due poteri di impugnazione, e concernono l’acquisizione
             della notizia di violazione, la trattazione delle segnalazioni, la pubblicità e i rap-
             porti con altri procedimenti dell’Autorità.


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