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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI
Problematica, rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, è l’individua-
zione dell’ambito di applicabilità delle nuove previsioni, stante la scelta del legi-
slatore di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla spe-
ciale procedura, ma di subordinarne la operatività alla verifica, caso per caso,
della sussistenza di determinate condizioni di concreta inoffensività .
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In particolare, vi sono quattro questioni di carattere generale sulle quali è
necessario riflettere ai fini della applicabilità della speciale procedura.
In primo luogo, circa l’individuazione delle fattispecie contravvenzionali
previste dal TUA per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, si
registra un contrasto interpretativo tra chi ritiene sufficiente che tra le pene edit-
tali sia prevista l’ammenda e, quindi, comprende tutte le contravvenzioni punite
con ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell’arresto, escluden-
do esclusivamente le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto e chi, inve-
ce, ritiene inapplicabile la procedura estintiva anche alle contravvenzioni punite
con pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. Occorre, poi, verificare la clau-
sola di esclusione dell’accesso alla procedura estintiva, sussistente quando il
reato abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, in relazione sia alla prima
parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno)
sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferiscono.
Altro passaggio per la verifica di applicabilità della procedura è quello rela-
tivo alla sua compatibilità con la struttura delle fattispecie di reato che punisco-
no la mancanza di titolo abilitativo, dovendosi accertare se e con quali modalità,
sia ad esse applicabile la regolarizzazione.
Ultima questione di carattere generale è se nelle contravvenzioni ambien-
tali sia possibile ammettere il contravventore al pagamento dell’oblazione age-
volata anche nel caso in cui non sia impartita alcuna prescrizione per la impos-
sibilità (materiale o giuridica) della sua emanazione.
(3) Scelta che, lasciando spazi di opinabilità, determina il rischio di contrasti interpretativi tra l’or-
gano di vigilanza e il PM, che rischiano di appesantire il sistema. Nel corso delle indagini, il
PM, quale “dominus” delle stesse, ha la parola definitiva sulla ammissibilità alla procedura,
anche se all’esito di una inevitabile interlocuzione con l’organo di vigilanza. In caso di diniego
delle prescrizioni, resta aperta la possibilità di rivolgersi al giudice, come da ultimo precisato
da Cass. pen., Sez. Terza, n. 7678/2017, in Ced Cassazione rv. n. 269140: “in tema di preven-
zione degli infortuni sul lavoro, l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle
prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale. (In motiva-
zione, la S.C. ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della
disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della proce-
dura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamen-
te, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenu-
to conto che l’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede
amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata)”.
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