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ECO AMBIENTE
2. L’individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la procedura
estintiva in relazione alla pena
Come si è anticipato, circa l’individuazione delle fattispecie contravvenzionali
previste dal TUA per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, si regi-
stra un contrasto interpretativo tra chi ritiene sufficiente che tra le pene edittali sia
prevista l’ammenda e, quindi, comprende tutte le contravvenzioni punite con
ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell’arresto, escludendo esclu-
sivamente le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto e chi, invece, ritiene
inapplicabile la procedura estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda. Per la verità la prima posizione, espressa solo in alcuni
protocolli elaborati dagli uffici di Procura ed in posizioni minoritarie della dottri-
na , si fonda unicamente sul silenzio del legislatore e sulla sufficienza della ammen-
(4)
da quale condizione di operatività della speciale procedura. Ben più convincenti
sono gli argomenti a favore della seconda soluzione, seguita dalla maggior parte
degli uffici giudiziari e dalla dottrina di gran lunga maggioritaria , consistenti:
(5)
- nella neutralità del dato del silenzio del legislatore;
- nella assenza nei lavori preparatori della legge di riferimenti al tema di
quali fosse la pena per le contravvenzioni che potevano accedere alla procedura
estintiva (che, anzi, è stata sostanzialmente esclusa dal dibattito);
- nel fatto che il legislatore, prevede con l’art. 318-septies, comma 3, la
facoltà per l’autore del reato, in caso di adempimento in un tempo superiore a
quello indicato dalla prescrizione, ma congruo, oppure in caso di eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità
diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, di essere ammesso all’oblazio-
ne di cui all’art. 162-bis c.p., norma applicabile, come è noto, alle sole contrav-
venzioni punite con l’ammenda alternativa all’arresto, con la conseguente illogi-
cità di una soluzione secondo cui un reato punito con pena congiunta possa
estinguersi mediante l’ammissione al pagamento in forma ridotta (ex art. 318-sep-
ties, comma 1), ma non mediante l’oblazione speciale di cui all’art. 162-bis c.p. ;
(6)
(4) SERLENGA, Legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale..., cit.
(5) V. in particolare PAONE, La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015..., cit.
(6) Va ricordato che secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. Prima, n. 3236/1994) “l’istituto
dell’oblazione previsto dall’art. 162 c.p. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all’art. 162-
bis stesso codice, aggiunto dall’art. 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel primo si con-
figura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all’imputato, con conseguente limi-
tazione del potere-dovere all’accertamento formale della figura di reato e al controllo dell’avve-
nuto pagamento della somma corrispondente all’entità prevista dalla norma e dalle spese di giu-
stizia. Per contro, nell’ipotesi prevista dall’art. 162-bis c.p., al giudice di merito è riconosciuto un
ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravità,
alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilità di eliminazione delle stesse
da parte dell’imputato. Ne consegue che la permanenza di ripercussioni dannose o pericolose
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