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ECO AMBIENTE



             2.  L’individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la procedura
               estintiva in relazione alla pena
                  Come si è anticipato, circa l’individuazione delle fattispecie contravvenzionali
             previste dal TUA per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, si regi-
             stra un contrasto interpretativo tra chi ritiene sufficiente che tra le pene edittali sia
             prevista  l’ammenda  e,  quindi,  comprende  tutte  le  contravvenzioni  punite  con
             ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell’arresto, escludendo esclu-
             sivamente le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto e chi, invece, ritiene
             inapplicabile la procedura estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta
             dell’arresto e dell’ammenda. Per la verità la prima posizione, espressa solo in alcuni
             protocolli elaborati dagli uffici di Procura ed in posizioni minoritarie della dottri-
             na , si fonda unicamente sul silenzio del legislatore e sulla sufficienza della ammen-
               (4)
             da quale condizione di operatività della speciale procedura. Ben più convincenti
             sono gli argomenti a favore della seconda soluzione, seguita dalla maggior parte
             degli uffici giudiziari e dalla dottrina di gran lunga maggioritaria , consistenti:
                                                                       (5)
                  -  nella neutralità del dato del silenzio del legislatore;
                  -  nella assenza nei lavori preparatori della legge di riferimenti al tema di
             quali fosse la pena per le contravvenzioni che potevano accedere alla procedura
             estintiva (che, anzi, è stata sostanzialmente esclusa dal dibattito);
                  -  nel  fatto  che  il  legislatore,  prevede  con  l’art.  318-septies,  comma  3,  la
             facoltà per l’autore del reato, in caso di adempimento in un tempo superiore a
             quello indicato dalla prescrizione, ma congruo, oppure in caso di eliminazione
             delle  conseguenze  dannose  o  pericolose  della  contravvenzione  con  modalità
             diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, di essere ammesso all’oblazio-
             ne di cui all’art. 162-bis c.p., norma applicabile, come è noto, alle sole contrav-
             venzioni punite con l’ammenda alternativa all’arresto, con la conseguente illogi-
             cità di una soluzione secondo cui un reato punito con pena congiunta possa
             estinguersi mediante l’ammissione al pagamento in forma ridotta (ex art. 318-sep-
             ties, comma 1), ma non mediante l’oblazione speciale di cui all’art. 162-bis c.p. ;
                                                                                       (6)
             (4)  SERLENGA, Legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale..., cit.
             (5)  V. in particolare PAONE, La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015..., cit.
             (6)  Va ricordato che secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. Prima, n. 3236/1994) “l’istituto
                  dell’oblazione previsto dall’art. 162 c.p. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all’art. 162-
                  bis stesso codice, aggiunto dall’art. 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel primo si con-
                  figura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all’imputato, con conseguente limi-
                  tazione del potere-dovere all’accertamento formale della figura di reato e al controllo dell’avve-
                  nuto pagamento della somma corrispondente all’entità prevista dalla norma e dalle spese di giu-
                  stizia. Per contro, nell’ipotesi prevista dall’art. 162-bis c.p., al giudice di merito è riconosciuto un
                  ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravità,
                  alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilità di eliminazione delle stesse
                  da parte dell’imputato. Ne consegue che la permanenza di ripercussioni dannose o pericolose

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