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ECO AMBIENTE
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la
procedura estintiva in relazione alla pena. - 3. Il danno o pericolo concreto e
attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
- 4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni. - 5. I casi di impossibilità
materiale o giuridica di emanare la prescrizione.
1. Premessa
L’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in
materia ambientale previste dal TUA di cui alla parte VI-bis D.Lgs. 152/2006
(artt. 318-bis/318-octies) introdotta con la legge 22 maggio 2015, n. 68 se,
(1)
quanto ai profili operativi e procedurali, può giovarsi dell’apporto della giuri-
sprudenza e della dottrina formatasi sul D.Lgs. n. 758, stante la sostanziale iden-
tità delle due procedure presenta diversi profili di criticità.
(2)
Va premesso che non possono sorgere dubbi sul fatto che il titolo VI-bis
sia applicabile alle sole contravvenzioni in materia ambientale previste dal TUA
con esclusione di quelle previste da altre norme ambientali; è evidente la diffe-
renza rispetto al settore della sicurezza sul lavoro, in cui il legislatore ha fatto
riferimento all’intera materia, anche a seguito della estensione da parte dell’art.
15 della legge 23 aprile 2004 n. 124, che stabilì che il procedimento estintivo di
cui al D.Lgs. 758/1994 si applica a tutte le violazioni previste dalle leggi in mate-
ria di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della
direzione provinciale del lavoro. Certo, la scelta di limitare la operatività del
meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni previste dal TUA, genera ingiu-
stificate disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni previste da altre
norme ambientali, con situazioni talvolta paradossali (ad esempio, il sistema è
applicabile al reato di violazione delle prescrizioni relative alla gestione di una
discarica di cui all’art. 256, comma 4, TUA, mentre sono esclusi i reati relativi
alla stessa gestione previsti dal D.Lgs. n. 36/2003).
(1) Per un esame del nuovo Titolo VI-bis sia consentito rinviare al Nostro, La tutela penale dell’am-
biente, Milano, 2015, 831 ss. V. anche: AMOROSO, La nuova procedura estintiva dei reati contravven-
zionali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?, in www.penalecon-
temporaneo.it, 5 Novembre 2015; PAONE, La prescrizione dei reati ambientali secondo la legge
68/2015: non mancano dubbi interpretativi, in AMBIENTE & SVILUPPO, 2016, VII, 499; RUGA
RIVA, I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015; SERLENGA, Legge n.
68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale, in AMBIENTE & SVILUPPO, 2016, VI,
419; VITA, La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge
n. 68/2015: analisi e riflessioni, in www.osservatorioagromafie.it, 2016.
(2) Un punto che distingue le due procedure è la previsione della prescrizione asseverata, rispet-
to alla quale i citati documenti ricognitivi riferiscono che è generalmente condivisa l’indivi-
duazione da parte degli uffici di Procura del soggetto competente all’asseverazione tecnica
nell’Agenzia regionale per l’ambiente (alcuni fanno riferimento alla ASL o al NOE dei
Carabinieri, e altri aggiungono la Polizia Provinciale).
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