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ECO AMBIENTE



             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la
                       procedura estintiva in relazione alla pena. - 3. Il danno o pericolo concreto e
                       attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
                       - 4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni. - 5. I casi di impossibilità
                       materiale o giuridica di emanare la prescrizione.


             1.  Premessa
                  L’applicazione  della  procedura  di  estinzione  delle  contravvenzioni  in
             materia ambientale previste dal TUA di cui alla parte VI-bis D.Lgs. 152/2006
             (artt.  318-bis/318-octies)  introdotta  con  la  legge  22  maggio  2015,  n.  68  se,
                                                                                    (1)
             quanto ai profili operativi e procedurali, può giovarsi dell’apporto della giuri-
             sprudenza e della dottrina formatasi sul D.Lgs. n. 758, stante la sostanziale iden-
             tità delle due procedure  presenta diversi profili di criticità.
                                   (2)
                  Va premesso che non possono sorgere dubbi sul fatto che il titolo VI-bis
             sia applicabile alle sole contravvenzioni in materia ambientale previste dal TUA
             con esclusione di quelle previste da altre norme ambientali; è evidente la diffe-
             renza rispetto al settore della sicurezza sul lavoro, in cui il legislatore ha fatto
             riferimento all’intera materia, anche a seguito della estensione da parte dell’art.
             15 della legge 23 aprile 2004 n. 124, che stabilì che il procedimento estintivo di
             cui al D.Lgs. 758/1994 si applica a tutte le violazioni previste dalle leggi in mate-
             ria di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della
             direzione provinciale del lavoro. Certo, la scelta di limitare la operatività del
             meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni previste dal TUA, genera ingiu-
             stificate disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni previste da altre
             norme ambientali, con situazioni talvolta paradossali (ad esempio, il sistema è
             applicabile al reato di violazione delle prescrizioni relative alla gestione di una
             discarica di cui all’art. 256, comma 4, TUA, mentre sono esclusi i reati relativi
             alla stessa gestione previsti dal D.Lgs. n. 36/2003).


             (1)  Per un esame del nuovo Titolo VI-bis sia consentito rinviare al Nostro, La tutela penale dell’am-
                  biente, Milano, 2015, 831 ss. V. anche: AMOROSO, La nuova procedura estintiva dei reati contravven-
                  zionali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?, in www.penalecon-
                  temporaneo.it,  5  Novembre  2015;  PAONE,  La  prescrizione  dei  reati  ambientali  secondo  la  legge
                  68/2015: non mancano dubbi interpretativi, in AMBIENTE & SVILUPPO, 2016, VII, 499; RUGA
                  RIVA, I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015; SERLENGA, Legge n.
                  68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale, in AMBIENTE & SVILUPPO, 2016, VI,
                  419; VITA, La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge
                  n. 68/2015: analisi e riflessioni, in www.osservatorioagromafie.it, 2016.
             (2)  Un punto che distingue le due procedure è la previsione della prescrizione asseverata, rispet-
                  to alla quale i citati documenti ricognitivi riferiscono che è generalmente condivisa l’indivi-
                  duazione da parte degli uffici di Procura del soggetto competente all’asseverazione tecnica
                  nell’Agenzia  regionale  per  l’ambiente  (alcuni  fanno  riferimento  alla  ASL  o  al  NOE  dei
                  Carabinieri, e altri aggiungono la Polizia Provinciale).

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