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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



               atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da
               qualsiasi  stazione  appaltante,  qualora  l’Autorità  ritenga  che  essi  violino  le
               norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il
               Regolamento,  nello  specifico,  anche  tenuto  conto  dell’elaborazione  dei  dati
               contenuti  nella  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,  definisce  cosa
               debba intendersi per contratti di “rilevante impatto”, ovvero quei contratti (art.
               3 del Regolamento):
                     a)che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;
                     b)relativi a: interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo,
               religioso, culturale o a contenuto economico; interventi disposti a seguito di
               calamità naturali; interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
                     c)riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche
               di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
                     d)relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’am-
               biente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica
               o la difesa nazionale;
                     e)aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a quindici milioni di
               euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a venticinque
               milioni di euro.
                     Sotto il profilo procedurale, ai fini impugnatori diretti, il ricorso è propo-
               sto  previa  delibera  del  Consiglio  e  su  proposta  dell’Ufficio  competente
               dell’ANAC. La delibera consiliare, a tal riguardo, deve dare conto della sussi-
               stenza dei presupposti legittimanti l’azione innanzi al giudice.
                     Quanto al potere di impugnazione di cui al comma 1-ter (articoli 6-10 del
               Regolamento), l’Autorità può agire in giudizio, previa emissione di un parere
               motivato contenente la diffida alla stazione appaltante a sanare in autotutela le
               illegittimità riscontrate, in presenza di “gravi violazioni” del Codice dei contrat-
               ti. In proposito, al Capo III, il Regolamento individua le “gravi violazioni” che
               legittimano l’emissione del parere-diffida, elencandole e qualificandole come
               tassative.
                     Il ricorso innanzi al giudice amministrativo trova il suo fondamento legit-
               timante nel caso in cui il suddetto rimedio precontenzioso non dovesse sortire
               l’effetto sperato.
                     Secondo  la  disposizione  regolamentare,  pertanto,  sono  da  considerarsi
               “gravi” le seguenti violazioni:
                     a)affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o
               avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale
               della Repubblica Italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante e


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