Page 109 - Rassegna 2019-3
P. 109
IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da
qualsiasi stazione appaltante, qualora l’Autorità ritenga che essi violino le
norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il
Regolamento, nello specifico, anche tenuto conto dell’elaborazione dei dati
contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, definisce cosa
debba intendersi per contratti di “rilevante impatto”, ovvero quei contratti (art.
3 del Regolamento):
a)che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;
b)relativi a: interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo,
religioso, culturale o a contenuto economico; interventi disposti a seguito di
calamità naturali; interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
c)riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche
di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
d)relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’am-
biente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica
o la difesa nazionale;
e)aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a quindici milioni di
euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a venticinque
milioni di euro.
Sotto il profilo procedurale, ai fini impugnatori diretti, il ricorso è propo-
sto previa delibera del Consiglio e su proposta dell’Ufficio competente
dell’ANAC. La delibera consiliare, a tal riguardo, deve dare conto della sussi-
stenza dei presupposti legittimanti l’azione innanzi al giudice.
Quanto al potere di impugnazione di cui al comma 1-ter (articoli 6-10 del
Regolamento), l’Autorità può agire in giudizio, previa emissione di un parere
motivato contenente la diffida alla stazione appaltante a sanare in autotutela le
illegittimità riscontrate, in presenza di “gravi violazioni” del Codice dei contrat-
ti. In proposito, al Capo III, il Regolamento individua le “gravi violazioni” che
legittimano l’emissione del parere-diffida, elencandole e qualificandole come
tassative.
Il ricorso innanzi al giudice amministrativo trova il suo fondamento legit-
timante nel caso in cui il suddetto rimedio precontenzioso non dovesse sortire
l’effetto sperato.
Secondo la disposizione regolamentare, pertanto, sono da considerarsi
“gravi” le seguenti violazioni:
a)affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o
avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante e
105