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DOTTRINA
6.1 Casi e tipologie di provvedimenti oggetto di impugnazione da parte dell’ANAC
Con delibera 13 giugno 2018, l’ANAC si è dotata di un nuovo
“Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211 commi 1-bis e 1-ter del
D.Lgs. 50/2016”, in ordine al potere di impugnare, direttamente, bandi ed atti
di gara illegittimi per violazione delle norme in materia di contratti pubblici (art.
211, comma 1-bis) ovvero, indirettamente, quei provvedimenti delle stazioni
appaltanti viziati da “gravi violazioni” (art. 211, comma 1-ter), qualora il parere
motivato rilasciato per rimuovere i suddetti gravi vizi sia rimasto disatteso
(cosiddetto ricorso mediato).
Con tale Regolamento l’ANAC ha dato attuazione alla disposizione di cui
al comma 1-quater dell’art. 211, che stabilisce che l’Autorità “con proprio rego-
lamento, può individuare i casi e le tipologie di provvedimenti in relazione ai
quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”.
I suddetti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono stati inseriti dall’art. 52-ter del
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, conseguen-
temente l’abrogazione del comma 2 del medesimo articolo 211 (disciplinante il
potere di raccomandazione vincolante) disposta ai sensi dell’art. 123, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
La norma entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2018, detta una disciplina puntuale sull’esercizio
del potere impugnatorio dell’ANAC. In particolare, in esso si definiscono tas-
sativamente i casi e le tipologie di provvedimenti, in sussistenza dei quali è pos-
sibile adire il giudice amministrativo, direttamente o mediatamente, nei termini
e alle condizioni previsti dalla direttiva primaria.
Più precisamente, la normativa regolamentare in tratto contiene 15 articoli
suddivisi nei seguenti quattro Capi:
- Capo I, (artt. 1-2), Disposizioni generali;
- Capo II, (artt. 3-5), Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211,
comma 1-bis (Ricorso diretto);
- Capo III, (artt. 6-10), Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211,
comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato);
- Capo IV, (artt. 11-15), Disposizioni comuni, finali e transitorie.
L’elemento di novità, introdotto con tale delibera dell’ANAC, è essenzial-
mente riconducibile alla tassatività delle ipotesi e dei provvedimenti che condi-
zionano l’esercizio del potere impugnatorio.
In riferimento alla legittimazione ad agire di cui al comma 1-bis (articoli 3-
5 del Regolamento), è previsto che l’impugnazione si propone direttamente al
giudice, senza previa interlocuzione con la stazione appaltante, avverso bandi,
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