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IL PRECONTENZIOSO NELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E IL
                 RUOLO PARAGIURISDIZIONALE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE



                     Analogamente,  il  rilascio  del  parere,  anche  se  vincolante,  non  abilita
               l’ANAC ad “adottare atti in luogo della stazione appaltante” in caso di inadem-
               pimento,  né  produce  effetti  costitutivi,  modificativi  o  estintivi  sull’eventuale
               provvedimento oggetto della “questione controversa”. Esso, una volta pronun-
               ciato, fa soltanto sorgere, nel caso di accertamento vincolante di un vizio, l’ob-
               bligo  della  stazione  appaltante  di  conformarsi  ai  diktat  dell’ANAC,  tramite
               l’esercizio di poteri di autotutela.
                     Il parere di precontenzioso, infatti, richiede l’intermediazione dell’eserci-
               zio del potere amministrativo per soddisfare l’interesse sostanziale sotteso alla
               questione.
                     Esso non presenta effetti caducatori, in quanto l’ANAC non può adeguare
               autoritativamente le situazioni reputate contra legem. Ciò sembra avvalorato da
               una considerazione sistematica.
                     Come detto, la versione originaria dell’art. 211 prevedeva due istituti di
               natura e funzione differenti: il parere di precontenzioso e la raccomandazione
               vincolante,  oggi  abrogata.  Il  legislatore  e,  in  termini  ancor  più  chiari,  il
               Regolamento  ANAC  che  disciplinava  la  raccomandazione  vincolante  hanno
               riconosciuto una connessione tra i due istituti.
                     Una delle ipotesi in cui il potere di vigilanza dell’Autorità doveva attivarsi,
               concretandosi in una raccomandazione vincolante, era proprio quella del man-
               cato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vinco-
               lante.
                     La raccomandazione vincolante, oggi abrogata, assurgeva pertanto a stru-
               mento complementare al parere di precontenzioso, diretto a garantirne l’esecu-
               zione in caso di mancata intermediazione spontanea dell’attività di adeguamen-
               to della stazione appaltante.
                     Occorre considerare che, ora l’istituto della raccomandazione vincolante è
               stato abrogato, ad analoghi effetti giunge la legittimazione straordinaria ricono-
               sciuta all’Autorità dai commi 1-bis - 1-quater dell’art. 211.
                     Un rapporto di complementarietà in chiave evolutiva tra l’istituto del pre-
               contenzioso e la legittimazione straordinaria è configurabile nei casi in cui la
               questione sottoposta all’Autorità in sede di parere riguardi i bandi, gli altri atti
               generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto (comma 1-bis)
               ovvero  provvedimenti  viziati  da  “gravi  violazioni”  delle  regole  codicistiche
               (comma 1-ter).
                     In tali casi, a fronte del mancato adeguamento spontaneo della stazione
               appaltante, l’ANAC è legittimata ad impugnare il provvedimento viziato diret-
               tamente innanzi al giudice amministrativo.


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