Page 100 - Rassegna 2019-3
P. 100
DOTTRINA
La stessa parte istante è tenuta a comunicare la propria iniziativa a tutti i
soggetti interessati alla soluzione della questione controversa, palesando altresì
la relativa prova da fornire all’Autorità adita.
Quando l’istanza è presentata singolarmente, il parere espresso è da inten-
dersi non vincolante, salva la possibilità, per il soggetto richiedente, di manife-
stare comunque la volontà di attenersi a quanto stabilito in esso. In tal caso, lad-
dove le altre parti aderiscano all’istanza nei dieci giorni successivi alla relativa
ricezione, il parere assume efficacia vincolante.
Nel caso in cui, invece, l’istanza sia presentata congiuntamente dalla sta-
zione appaltante e da una o più parti interessate, con espresso impegno ad atte-
nersi a quanto stabilito nel parere, quest’ultimo assume efficacia vincolante per
le parti che vi abbiano acconsentito. Anche in tale ipotesi, è prevista la comu-
nicazione dell’iniziativa agli altri soggetti interessati, con conseguente legittima-
zione di questi ultimi ad adesioni successive ed estensione agli stessi dell’effica-
cia vincolante. L’istanza da cui prende l’avvio il procedimento di precontenzio-
so è soggetta a specifici requisiti formali e sostanziali. Sotto il primo profilo,
essa deve essere redatta secondo il modulo predisposto dall’Autorità e trasmes-
sa tramite PEC, corredata di eventuale memoria e/o documentazione. Sempre
sotto il profilo formale, rappresenta condizione di ammissibilità dell’istanza
stessa la sua sottoscrizione da parte del soggetto legittimato ad esprimere
all’esterno la volontà dell’istante.
Dal punto di vista sostanziale, invece, l’istanza deve contenere una succin-
ta esposizione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione
e illustrare i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.
La richiesta di parere è in seguito soggetta ad una serie di condizioni di
ammissibilità: alcune dirette a garantire che l’istanza sia sorretta da un interesse
concreto e attuale, e altre dirette a scongiurare istanze prive del requisito della
specificità. Particolare novità, da ultimo, è stata introdotta dal Regolamento del
9 gennaio 2019, ove l’ANAC prevede espressamente l’inammissibilità di quelle
istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto di gara autonomamente impu-
gnabile, per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione giurisdizionale.
Giova ricordare che i Regolamenti pongono a carico della parte interessata
un onere comunicativo della presentazione dell’istanza, ma la vera e propria
comunicazione di avvio del procedimento di precontenzioso è subordinata al
superamento di un vaglio preliminare di ammissibilità e procedibilità dell’istan-
za medesima. A tal riguardo, nel caso in cui l’accertamento preliminare operato
dall’Ufficio sia negativo, il procedimento si conclude con l’archiviazione, comu-
nicata agli interessati dallo stesso Ufficio.
96