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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI
della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigi-
lanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale”.
Entrambe le norme, quindi, prevedono ipotesi di danno e/o di pericolo
che non precludono l’accesso alla procedura, ma che, al contrario, lo consento-
no; trattasi, evidentemente, di situazioni di minore intensità, rispetto a quelle
preclusive della procedura estintiva. Diventa, allora, necessario individuare que-
ste ultime, quale parametro di riferimento per poi stabilire il minor livello di
intensità che consente l’accesso al sistema delle prescrizioni.
Per quanto riguarda il riferimento nell’art. 318-bis alle risorse ambientali,
sembra immediato il collegamento con le nozioni di danno ambientale e di
minaccia imminente previste, rispettivamente, dagli artt. 300 e 302, comma 7,
TUA, che si riferiscono a specie ed habitat naturali protetti, acque e terreno e
per le quali è previsto un autonomo sistema di tutela e di riparazione, incompa-
tibile con quello previsto dal titolo VI-bis.
Solo, quindi, in presenza di situazioni di minor lesione alle risorse ambien-
tali o di pericolo non imminente, può ricorrersi alla speciale procedura.
Per quanto riguarda le risorse urbanistiche o paesaggistiche protette il cui
danno o messa in pericolo preclude il ricorso al sistema prescrizionale, occorre
considerare che le contravvenzioni previste dal TUA hanno in ogni caso inter-
ferenza con le risorse ambientali e che queste, pertanto, costituiscono parametri
di riferimento da tenere comunque presenti; si tratta, quindi, di valori ulteriori
da tenere in considerazione non in alternativa a quelli strettamente ambientali,
ma solo in via eventuale ed integrativa, quando la lesione alle risorse ambientali
non sia particolarmente intenso, ma la particolare localizzazione dell’attività
illecita o le specifiche modalità del suo svolgimento possano invece raggiungere
una soglia di compromissione o di messa in pericolo del paesaggio o dell’assetto
urbanistico tale da precludere il ricorso alla procedura estintiva .
(9)
(9) Una diversa soluzione è prospettata da PAONE, La prescrizione dei reati ambientali secondo la l.
68/2015..., cit., il quale dopo aver posto la questione se il legislatore, nel riferirsi alle “risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, abbia inteso richiamare la categoria for-
male delle aree e dei beni sottoposti a vincolo o a speciale regime di tutela o abbia impiegato
quella locuzione in modo onnicomprensivo per alludere cioè al bene “ambiente” tutelato
dalla normativa, osservando che “ la scelta tra le due opzioni non è facile, in quanto, ritenen-
do che la valutazione selettiva dell’assenza di danno (e del pericolo concreto di danno) debba
farsi solo se il fatto è commesso all’interno di una delle risorse specificamente tutelate dalla
legge, ci si deve chiedere quale disciplina vada applicata quando il fatto è all’esterno di una
di queste aree (ad esempio, l’abbandono di un consistente carico di rifiuti, tale da deturpare
in concreto il sito collocato ad una distanza superiore dai 150 metri da un’acqua pubblica)”,
ritiene debba essere sicuramente esclusa l’interpretazione secondo cui, in caso di violazione
commessa in area “comune”, è impossibile impartire la prescrizione, giacché sarebbe inco-
stituzionale una disciplina che preveda un trattamento di favore per le situazioni più gravi,
affermando che “analoghe perplessità derivano però dall’interpretazione opposta e cioè che
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