Page 119 - Rassegna 2019-3
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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
                        DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI



               della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigi-
               lanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale”.
                     Entrambe le norme, quindi, prevedono ipotesi di danno e/o di pericolo
               che non precludono l’accesso alla procedura, ma che, al contrario, lo consento-
               no; trattasi, evidentemente, di situazioni di minore intensità, rispetto a quelle
               preclusive della procedura estintiva. Diventa, allora, necessario individuare que-
               ste ultime, quale parametro di riferimento per poi stabilire il minor livello di
               intensità che consente l’accesso al sistema delle prescrizioni.
                     Per quanto riguarda il riferimento nell’art. 318-bis alle risorse ambientali,
               sembra immediato il collegamento con le nozioni di danno ambientale e di
               minaccia imminente previste, rispettivamente, dagli artt. 300 e 302, comma 7,
               TUA, che si riferiscono a specie ed habitat naturali protetti, acque e terreno e
               per le quali è previsto un autonomo sistema di tutela e di riparazione, incompa-
               tibile con quello previsto dal titolo VI-bis.
                     Solo, quindi, in presenza di situazioni di minor lesione alle risorse ambien-
               tali o di pericolo non imminente, può ricorrersi alla speciale procedura.
                     Per quanto riguarda le risorse urbanistiche o paesaggistiche protette il cui
               danno o messa in pericolo preclude il ricorso al sistema prescrizionale, occorre
               considerare che le contravvenzioni previste dal TUA hanno in ogni caso inter-
               ferenza con le risorse ambientali e che queste, pertanto, costituiscono parametri
               di riferimento da tenere comunque presenti; si tratta, quindi, di valori ulteriori
               da tenere in considerazione non in alternativa a quelli strettamente ambientali,
               ma solo in via eventuale ed integrativa, quando la lesione alle risorse ambientali
               non  sia  particolarmente  intenso,  ma  la  particolare  localizzazione  dell’attività
               illecita o le specifiche modalità del suo svolgimento possano invece raggiungere
               una soglia di compromissione o di messa in pericolo del paesaggio o dell’assetto
               urbanistico tale da precludere il ricorso alla procedura estintiva .
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               (9)   Una diversa soluzione è prospettata da PAONE, La prescrizione dei reati ambientali secondo la l.
                     68/2015..., cit., il quale dopo aver posto la questione se il legislatore, nel riferirsi alle “risorse
                     ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, abbia inteso richiamare la categoria for-
                     male delle aree e dei beni sottoposti a vincolo o a speciale regime di tutela o abbia impiegato
                     quella locuzione in modo onnicomprensivo per alludere cioè al bene “ambiente” tutelato
                     dalla normativa, osservando che “ la scelta tra le due opzioni non è facile, in quanto, ritenen-
                     do che la valutazione selettiva dell’assenza di danno (e del pericolo concreto di danno) debba
                     farsi solo se il fatto è commesso all’interno di una delle risorse specificamente tutelate dalla
                     legge, ci si deve chiedere quale disciplina vada applicata quando il fatto è all’esterno di una
                     di queste aree (ad esempio, l’abbandono di un consistente carico di rifiuti, tale da deturpare
                     in concreto il sito collocato ad una distanza superiore dai 150 metri da un’acqua pubblica)”,
                     ritiene debba essere sicuramente esclusa l’interpretazione secondo cui, in caso di violazione
                     commessa in area “comune”, è impossibile impartire la prescrizione, giacché sarebbe inco-
                     stituzionale una disciplina che preveda un trattamento di favore per le situazioni più gravi,
                     affermando che “analoghe perplessità derivano però dall’interpretazione opposta e cioè che

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