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ECO AMBIENTE
4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni
Molte delle contravvenzioni alle quali è applicabile la speciale procedura
estintiva riguardano lo svolgimento di una attività senza autorizzazione. Occorre
chiedersi se tali ipotesi siano suscettibili di imposizione di una prescrizione.
La risposta è negativa per diverse ragioni .
(10)
In primo luogo, tali contravvenzioni non sanzionano lo svolgimento di
un’attività senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma puniscono tale svol-
gimento in assenza di titolo. Pertanto, non consistendo l’attività illecita nella
omessa richiesta, una prescrizione che si limitasse a ingiungere di presentarla
sarebbe inidonea, in quanto eccentrica rispetto alla “ratio” punitiva: la presen-
tazione di domanda di autorizzazione non determinerebbe, infatti, né la cessa-
zione del reato né il venir meno gli effetti della condotta già realizzata.
Parimenti sarebbe inidonea una prescrizione con cui al contravventore sia
soltanto ingiunto di mettersi in regola entro un certo temine, in quanto egli non
è nella condizione di “eliminare” efficacemente l’illecito, dipendendo il rilascio
dell’autorizzazione dalle valutazioni e dai tempi di esame della Pubblica
Amministrazione. La soluzione negativa, del resto, è in linea con l’orientamento
della giurisprudenza secondo cui “nel settore ambientale, l’autorizzazione
(11)
svolge non solo una funzione abilitativa cioè di rimozione di un ostacolo
all’esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispet-
to della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio
ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi
protetti dal precetto penale.
Perciò l’omessa valutazione della Pubblica Amministrazione impedisce
quella conoscenza e informazione ambientale e quel controllo sull’attività cui
sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di
disobbedienza a questi precetti, comportando perciò una effettiva conseguenza
pericolosa, in quanto conoscenza e informazione sono strumenti necessari per
la prevenzione.
il passaggio alla procedura prescrizionale sarebbe comunque obbligato stante la mancata
esplicita previsione della necessità di una valutazione preventiva della gravità dell’illecito: l’au-
tomatismo appare irrazionale tenuto conto che lo stesso fatto (come nell’esempio sopra for-
mulato), lesivo in concreto dell’ambiente e non soltanto in via presuntiva, subisce un tratta-
mento diverso a seconda che sia stato commesso in un’area sottoposta a speciale regime di
protezione oppure no”, per concludere che il rinvio alle “risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette” è “solo un modo (enfatico) per alludere al bene dell’ambiente”.
(10) Condivise sostanzialmente da tutti i commentatori. Cfr., in particolare, AMOROSO, La nuova
procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006..., cit., PAONE, La prescrizio-
ne dei reati ambientali secondo la l. 68/2015..., cit., e VITA, La procedura estintiva dei reati contravven-
zionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla legge n. 68/2015: analisi e riflessioni, cit.
(11) Cass. pen., Sez. Terza, n. 3589/1996.
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