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ECO AMBIENTE



             4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni
                  Molte delle contravvenzioni alle quali è applicabile la speciale procedura
             estintiva riguardano lo svolgimento di una attività senza autorizzazione. Occorre
             chiedersi se tali ipotesi siano suscettibili di imposizione di una prescrizione.
                  La risposta è negativa per diverse ragioni .
                                                         (10)
                  In primo luogo, tali contravvenzioni non sanzionano lo svolgimento di
             un’attività senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma puniscono tale svol-
             gimento in assenza di titolo. Pertanto, non consistendo l’attività illecita nella
             omessa richiesta, una prescrizione che si limitasse a ingiungere di presentarla
             sarebbe inidonea, in quanto eccentrica rispetto alla “ratio” punitiva: la presen-
             tazione di domanda di autorizzazione non determinerebbe, infatti, né la cessa-
             zione del reato né il venir meno gli effetti della condotta già realizzata.
                  Parimenti sarebbe inidonea una prescrizione con cui al contravventore sia
             soltanto ingiunto di mettersi in regola entro un certo temine, in quanto egli non
             è nella condizione di “eliminare” efficacemente l’illecito, dipendendo il rilascio
             dell’autorizzazione  dalle  valutazioni  e  dai  tempi  di  esame  della  Pubblica
             Amministrazione. La soluzione negativa, del resto, è in linea con l’orientamento
             della  giurisprudenza  secondo  cui  “nel  settore  ambientale,  l’autorizzazione
                                (11)
             svolge  non  solo  una  funzione  abilitativa  cioè  di  rimozione  di  un  ostacolo
             all’esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispet-
             to della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio
             ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi
             protetti dal precetto penale.
                  Perciò  l’omessa  valutazione  della  Pubblica  Amministrazione  impedisce
             quella conoscenza e informazione ambientale e quel controllo sull’attività cui
             sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di
             disobbedienza a questi precetti, comportando perciò una effettiva conseguenza
             pericolosa, in quanto conoscenza e informazione sono strumenti necessari per
             la prevenzione.

                  il passaggio alla procedura prescrizionale sarebbe comunque obbligato stante la mancata
                  esplicita previsione della necessità di una valutazione preventiva della gravità dell’illecito: l’au-
                  tomatismo appare irrazionale tenuto conto che lo stesso fatto (come nell’esempio sopra for-
                  mulato), lesivo in concreto dell’ambiente e non soltanto in via presuntiva, subisce un tratta-
                  mento diverso a seconda che sia stato commesso in un’area sottoposta a speciale regime di
                  protezione oppure no”, per concludere che il rinvio alle “risorse ambientali, urbanistiche o
                  paesaggistiche protette” è “solo un modo (enfatico) per alludere al bene dell’ambiente”.
             (10)  Condivise sostanzialmente da tutti i commentatori. Cfr., in particolare, AMOROSO, La nuova
                  procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006..., cit., PAONE, La prescrizio-
                  ne dei reati ambientali secondo la l. 68/2015..., cit., e VITA, La procedura estintiva dei reati contravven-
                  zionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla legge n. 68/2015: analisi e riflessioni, cit.
             (11)  Cass. pen., Sez. Terza, n. 3589/1996.

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