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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI
Pertanto, solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può
affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal con-
travventore, onde è possibile richiedere l’oblazione cosiddetta facoltativa, men-
tre le importanti funzioni svolte dall’autorizzazione nel campo ambientale
escludono la possibilità che il successivo rilascio abbia efficacia sanante di una
situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa di un comporta-
mento omissivo e commissivo dell’agente”.
Diverso è il caso di attività attivabili mediante comunicazione (ad es. recu-
pero di rifiuti non agevolati), in quanto la sua presentazione, decorso un certo
periodo, in assenza di divieto da parte della Pubblica Amministrazione, consen-
te l’inizio dell’attività stessa, per cui sono predeterminabili termini per la rego-
larizzazione e la sua verifica nel tempo. In ogni caso, in presenza di illeciti
dipendenti dalla mancanza di titolo abilitativo, sarebbe inidonea una prescrizio-
ne consistente nella mera ingiunzione di interrompere l’attività, sia perché tale
obbligo discende direttamente dalla legge, sia perché le norme di settore già
prevedono procedimenti amministrativi finalizzati a far cessare le attività for-
malmente non in regola.
5. I casi di impossibilità materiale o giuridica di emanare la prescrizione
La prescrizione, una volta ritenute sussistenti le condizioni previste dal-
l’art. 318-bis, deve necessariamente essere impartita e non costituisce una mera
facoltà dell’organo di vigilanza. L’obbligatorietà ha il suo fondamento nell’art.
318-ter TUA che, nell’usare il verbo “impartisce” e non la formula “può impar-
tire”, esclude ogni spazio di discrezionalità dell’organo di vigilanza.
Vi sono però situazioni in cui è materialmente o giuridicamente impossi-
bile impartire una prescrizione.
Sotto il primo profilo viene in evidenza l’ipotesi di spontanea ed autono-
ma eliminazione dell’illecito ad opera del contravventore.
L’impossibilità giuridica riguarda invece il caso di contravvenzioni istanta-
nee, in cui la violazione ha già compiutamente leso il bene giuridico protetto (si
pensi all’inosservanza dell’obbligo di comunicare preventivamente l’attivazione
di un impianto accertata in un momento successivo); ovvero l’ipotesi in cui il
contravventore non ricopra più, all’atto dell’accertamento, una carica che lo
metta nella condizione di potere eliminare l’illecito.
L’esame di tali situazioni deve prendere le mosse dal concetto di regola-
rizzazione che, secondo la circolare del Ministero del Lavoro 27 febbraio 1996,
n. 25, deve intendersi come “la possibilità per il trasgressore di elidere situazioni
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