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ECO AMBIENTE



                  Al  riguardo,  si  segnala  il  recente  intervento  della  Corte  Suprema  di
             Cassazione,  Sezione  Settima  Penale  che  -  con  l’ordinanza  numero  2780  del
             2019 - ha ribadito come, quanto alla legittimazione a costituirsi parte civile in
             capo al Comune, il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno conseguen-
             te alla realizzazione di opere abusive si fondi sulla lesione dell’interesse giuridico
             all’integrità ed inviolabilità della sfera funzionale del Comune stesso, nonché
             all’ordinata realizzazione del programmato assetto urbanistico del territorio.
                  In proposito, la stessa ordinanza rammenta come già con precedenti inter-
             venti  la Corte Suprema avesse ritenuto ed affermato che “le violazioni urba-
                 (1)
             nistico-edilizie determinano nei confronti dell’ente comunale un danno risarci-
             bile, atteso che incidono negativamente sull’interesse dell’ente pubblico al libe-
             ro esercizio della propria posizione funzionale, così come su quello alla realiz-
             zazione del programmato sviluppo urbanistico. Trattasi di un danno a natura sia
             patrimoniale, qualora comporti nuovi oneri o la perdita concreta di utilità o di
             posizioni di vantaggio delle quali l’ente territoriale fruiva, che non patrimoniale,
             determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell’interesse pubblico”.
                  L’ordinanza  in  questione  ci  ricorda  poi  come  la  stessa  Corte  Suprema
             abbia più volte affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei pro-
             cessi per reati ambientali spetti non soltanto al Ministro dell’Ambiente, per il
             risarcimento del danno ambientale, ma anche agli enti locali territoriali, i quali
             deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso
             da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale.
                  Sul  punto,  per  tutte  valga  la  nota  sentenza  della  Cassazione  Penale,
             Sezione Quarta, 27 maggio 2014, n. 24619, non a caso espressamente richiama-
             ta anche nella suddetta ordinanza.
                  La sentenza in questione è di particolare interesse in quanto svolge una
             compiuta disamina della disciplina positiva dedicata al risarcimento del danno
             all’ambiente,  con  particolare  riferimento  al  tema  della  risarcibilità  dei  danni
             diversi dal danno all’ambiente propriamente inteso, ma pur sempre derivanti dal
             medesimo fatto illecito (ossia dallo stesso fatto produttivo di danno ambientale).
                  La Corte Suprema rammenta in proposito che ai sensi della Legge 3 luglio
             1986, n. 349, art. 18, (istitutiva del Ministero dell’Ambiente) “qualunque fatto
             doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adot-
             tati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alte-
             randolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore
             del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.


             (1)  Cass. Penale, Sez. Terza, n. 26121 del 12 aprile 2005, ROSATO, Rv. 231953.

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