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ECO AMBIENTE
Al riguardo, si segnala il recente intervento della Corte Suprema di
Cassazione, Sezione Settima Penale che - con l’ordinanza numero 2780 del
2019 - ha ribadito come, quanto alla legittimazione a costituirsi parte civile in
capo al Comune, il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno conseguen-
te alla realizzazione di opere abusive si fondi sulla lesione dell’interesse giuridico
all’integrità ed inviolabilità della sfera funzionale del Comune stesso, nonché
all’ordinata realizzazione del programmato assetto urbanistico del territorio.
In proposito, la stessa ordinanza rammenta come già con precedenti inter-
venti la Corte Suprema avesse ritenuto ed affermato che “le violazioni urba-
(1)
nistico-edilizie determinano nei confronti dell’ente comunale un danno risarci-
bile, atteso che incidono negativamente sull’interesse dell’ente pubblico al libe-
ro esercizio della propria posizione funzionale, così come su quello alla realiz-
zazione del programmato sviluppo urbanistico. Trattasi di un danno a natura sia
patrimoniale, qualora comporti nuovi oneri o la perdita concreta di utilità o di
posizioni di vantaggio delle quali l’ente territoriale fruiva, che non patrimoniale,
determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell’interesse pubblico”.
L’ordinanza in questione ci ricorda poi come la stessa Corte Suprema
abbia più volte affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei pro-
cessi per reati ambientali spetti non soltanto al Ministro dell’Ambiente, per il
risarcimento del danno ambientale, ma anche agli enti locali territoriali, i quali
deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso
da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale.
Sul punto, per tutte valga la nota sentenza della Cassazione Penale,
Sezione Quarta, 27 maggio 2014, n. 24619, non a caso espressamente richiama-
ta anche nella suddetta ordinanza.
La sentenza in questione è di particolare interesse in quanto svolge una
compiuta disamina della disciplina positiva dedicata al risarcimento del danno
all’ambiente, con particolare riferimento al tema della risarcibilità dei danni
diversi dal danno all’ambiente propriamente inteso, ma pur sempre derivanti dal
medesimo fatto illecito (ossia dallo stesso fatto produttivo di danno ambientale).
La Corte Suprema rammenta in proposito che ai sensi della Legge 3 luglio
1986, n. 349, art. 18, (istitutiva del Ministero dell’Ambiente) “qualunque fatto
doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adot-
tati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alte-
randolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore
del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.
(1) Cass. Penale, Sez. Terza, n. 26121 del 12 aprile 2005, ROSATO, Rv. 231953.
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