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ECO AMBIENTE
L’altro presupposto della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava
- affermano le Sezioni unite civili - “dall’individuazione delle norme che preve-
dono siffatta tutela” e riguarda precisamente l’evento lesivo, ossia il secondo
elemento del surricordato schema.
In tale momento si apprezza - sottolineano le “sentenze gemelle” delle
SS.UU. nel 2008 - il discrimine della differente risarcibilità del danno non patri-
moniale rispetto a quella del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è, infatti, connotato
da atipicità, atteso che l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., può essere
determinata dalla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante , men-
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tre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno
è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato
da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili
della persona.
In ambito penale tale requisito è ovviamente per definizione soddisfatto
dall’art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conse-
guente a reato.
In questo caso la selezione interviene a monte con riguardo alla fattispecie
produttiva di danno ed è implicita nella tipizzazione del fatto reato (condotta-
nesso causale-evento) operata dalla norma penale; a valle pertanto sarà risarci-
bile il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione di danno deter-
minato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica”: non soltanto, dunque, quello conseguente alla lesione di diritti
costituzionalmente inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesione di inte-
ressi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela
in base all’ordinamento (secondo il criterio dell’ingiustizia ex art. 2043 c.c.) e
come tali tutelati proprio dalla norma incriminatrice.
Non può peraltro dubitarsi, per la Corte, che il danno non patrimoniale
che nella specie veniva in questione, ossia il danno all’immagine (ovvero in quel
caso alla reputazione e al prestigio dell’ente Regione costituitosi parte civile)
rimanga comunque anche costituzionalmente presidiato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2059 c.c., trattandosi di diritto inviolabile della persona certamente
riconducibile a quelli cui viene riconosciuta tutela costituzionale dall’art. 2 Cost.
Ed è alla luce della ricostruzione sopra sintetizzata che va per la Corte
Suprema intesa l’affermazione - fonte di non sopiti dubbi interpretativi - secon-
do cui, data la già ricordata nozione di “danno derivante dalla lesione di valori
inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica”, è da escludere che
(5) Cass. civ., Sez. U., n. 500/1999.
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