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ECO AMBIENTE



                  L’altro presupposto della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava
             - affermano le Sezioni unite civili - “dall’individuazione delle norme che preve-
             dono siffatta tutela” e riguarda precisamente l’evento lesivo, ossia il secondo
             elemento del surricordato schema.
                  In tale momento si apprezza - sottolineano le “sentenze gemelle” delle
             SS.UU. nel 2008 - il discrimine della differente risarcibilità del danno non patri-
             moniale rispetto a quella del danno patrimoniale.
                  Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è, infatti, connotato
             da atipicità, atteso che l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., può essere
             determinata dalla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante , men-
                                                                                 (5)
             tre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno
             è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato
             da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili
             della persona.
                  In ambito penale tale requisito è ovviamente per definizione soddisfatto
             dall’art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conse-
             guente a reato.
                  In questo caso la selezione interviene a monte con riguardo alla fattispecie
             produttiva di danno ed è implicita nella tipizzazione del fatto reato (condotta-
             nesso causale-evento) operata dalla norma penale; a valle pertanto sarà risarci-
             bile il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione di danno deter-
             minato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
             economica”:  non  soltanto,  dunque,  quello  conseguente  alla  lesione  di  diritti
             costituzionalmente inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesione di inte-
             ressi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela
             in base all’ordinamento (secondo il criterio dell’ingiustizia ex art. 2043 c.c.) e
             come tali tutelati proprio dalla norma incriminatrice.
                  Non può peraltro dubitarsi, per la Corte, che il danno non patrimoniale
             che nella specie veniva in questione, ossia il danno all’immagine (ovvero in quel
             caso alla reputazione e al prestigio dell’ente Regione costituitosi parte civile)
             rimanga comunque anche costituzionalmente presidiato, ai sensi e per gli effetti
             dell’art.  2059  c.c.,  trattandosi  di  diritto  inviolabile  della  persona  certamente
             riconducibile a quelli cui viene riconosciuta tutela costituzionale dall’art. 2 Cost.
                  Ed è alla luce della ricostruzione sopra sintetizzata che va per la Corte
             Suprema intesa l’affermazione - fonte di non sopiti dubbi interpretativi - secon-
             do cui, data la già ricordata nozione di “danno derivante dalla lesione di valori
             inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica”, è da escludere che
             (5)  Cass. civ., Sez. U., n. 500/1999.

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