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IL TEMA DELLA RISARCIBILITÀ DEI DANNI CONSEGUENTI A REATI AMBIENTALI



               nell’ambito  della  categoria  generale  “danno  non  patrimoniale”  così  definita
               possano distinguersi delle sottocategorie e piuttosto possono solo ipotizzarsi
               “specifici  casi  determinati  dalla  legge,  al  massimo  livello  costituito  dalla
               Costituzione,  di  riparazione  del  danno  non  patrimoniale”.  La  distinzione  di
               diversi tipi di danno non patrimoniale, infatti, secondo le Sezioni Unite:
                     1)può porsi non tra diverse categorie di danno non patrimoniale, ma tra
               diversi tipi dell’unica categoria di danno (non patrimoniale);
                     2)non interviene a livello di danno conseguenza, ma a livello di evento lesivo;
                     3)ha funzione solo descrittiva.
                     Ciò è da leggere in funzione dell’esigenza di evitare duplicazioni risarcito-
               rie frutto di mere impostazioni nominalistiche o formalistiche del tema, ma non
               vale certamente ad escludere a priori né la risarcibilità di tutti i pregiudizi deri-
               vanti  dalla  lesione  dell’interesse  protetto  (compreso  il  tanto  discusso  danno
               morale inteso come sofferenza soggettiva derivante da tale lesione) né, a fortiori,
               a monte, la necessità di separatamente considerare le differenti lesioni che, nei
               sensi sopra detti, possano determinarsi in conseguenza di un medesimo fatto
               plurioffensivo.
                     È dunque per la Corte Suprema implicita alla nozione stessa di danno non
               patrimoniale ex art. 2059 c.c. e alla struttura del fatto illecito extracontrattuale
               produttivo di danno, quale disegnata dall’art. 2043 c.c., la possibilità di configu-
               rare in concreto diversi tipi di danno non patrimoniale conseguenti al medesi-
               mo fatto illecito, in ragione di una ben possibile capacità di quest’ultimo di lede-
               re al tempo stesso più interessi non patrimoniali (plurioffensività del fatto ille-
               cito), di cui siano titolari la stessa persona (fisica o giuridica) o invece ricondu-
               cibili a diversi titolari (come accade nella specie).
                     E costituisce ormai pacifica acquisizione nella giurisprudenza civile della
               stessa Corte la configurabilità di un danno non patrimoniale, nel più ampio signi-
               ficato di “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non
               connotati da rilevanza economica”, anche in capo alle persone giuridiche, tra cui
               vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, sub specie di pregiudizi derivanti
               dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l’assenza di fisicità quali il
               diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione, all’immagine .
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               (6)   Cfr. Cass. civ., Sez. Prima, Sentenza n. 7642 del 10 luglio 1991, Rv. 473053; Sez. Prima, n.
                     12951 del 5 dicembre 1992, Rv. 479918; Sez. Terza, n. 2367 del 3 marzo 2000, Rv. 534529;
                     Sez. Prima, n. 11600 del 2 agosto 2002, Rv. 558165; Sez. Prima, n. 15233 del 29 ottobre
                     2002, Rv. 558861; Sez. Prima, n. 2130 del 13 febbraio 2003, non mass. sul punto; Sez. Prima,
                     n. 5664 del 10 aprile 2003, Rv. 563513; Sez. Prima, n. 6022 del 16 aprile 2003, non mass. Sul
                     punto; Sez. Prima, n. 2570 del 11 febbraio 2004, non mass. sul punto; Sez. Terza, n. 14766
                     del 26 giugno 2007, Rv. 597850.

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