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ECO AMBIENTE



                  Pare dunque opportuno esaminare, senza alcuna pretesa di completezza,
             le caratteristiche principali di tali contravvenzioni e le differenze che le distin-
             guono in maniera inequivocabile, sebbene nella pratica quotidiana applicazione
             le due fattispecie vengano spesso confuse .
                                                     (4)


             3. L’abbandono di rifiuti
                  Come è noto, l’abbandono di rifiuti è oggetto di specifico divieto contenu-
             to  oggi  nell’art.  192  D.Lgs.  152/2006,  il  quale  prende  in  considerazione  tre
             distinte condotte (abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, deposito incontrol-
             lato di rifiuti sul suolo e nel suolo, immissione di rifiuti, allo stato solido o liqui-
             do, nelle acque superficiali e sotterranee) delle quali non offre, però, alcuna defi-
             nizione, sebbene dottrina e giurisprudenza abbiano, nel tempo, specificato che
             l’abbandono, il quale può essere posto in essere con diverse modalità , è con-
                                                                                (5)
             notato da una condotta caratterizzata da occasionalità e discontinuità - eviden-
             ziandosi, così, una fondamentale distinzione rispetto a quella, pianificata o abi-
             tuale, che caratterizza la discarica - mentre l’immissione consiste in un rilascio
             episodico di rifiuti in acque superficiali e sotterranee ed il deposito incontrollato
             si configura come attività di accumulo temporaneo diretto all’effettuazione di
             operazioni di gestione da eseguirsi in periodi successivi (distinguendosi, a sua
             volta, dalle altre tipologie di deposito di cui tratta la disciplina di settore).
                  La disposizione richiamata prevede, per chi contravviene al divieto, l’ob-
             bligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
             rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, indicando inoltre, come obbligati in
             solido, il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sul-
             l’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, previa verifica
             della responsabilità, da constatare sulla base di accertamenti effettuati, in con-
             traddittorio con gli interessati, dai preposti al controllo, con modalità che, tut-
             tavia, la legge non indica, lasciando all’iniziativa dei singoli uffici la determina-
             zione  della  procedura,  cui  consegue,  sempre  secondo  quanto  stabilito  dalla
             norma, l’emissione di un’ordinanza con la quale si dispongono le operazioni

             (4)  Va peraltro tenuto conto che le due fattispecie contravvenzionali erano già considerate in
                  nome previgenti, quali l’ormai abrogato D.Lgs. 22/1997, sicché restano attuali e ancora uti-
                  lizzabili i contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza antecedentemente all’entrata
                  in vigore del D.Lgs. 152/2006.
             (5)  Osservava V. PAONE, Le sanzioni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, in AMBIENTE
                  CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA, n. 3/2003, pag. 271, che l’abbandono può derivare
                  “tanto da un comportamento umano diretto esplicitamente allo scopo, quale il lancio di
                  immondizia lungo il bordo di una strada, quanto da ogni altro fatto dal quale derivi l’ulteriore
                  evento vietato dalla legge”.

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