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ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
finalizzate all’adempimento degli obblighi conseguenti alla violazione del divie-
to e l’indicazione di un termine entro il quale provvedere, termine che, se inu-
tilmente decorso, determina l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il
recupero delle somme anticipate .
(6)
L’art. 192, D.Lgs. 152/2006 prevede, dunque, obblighi specifici da cui
derivano conseguenze non indifferenti, non soltanto per chi contravviene al
divieto - dovendosi considerare, oltre a quanto stabilito dalla norma, anche la
responsabilità penale per l’abbandono stesso, seppure limitata a determinati
soggetti e quella che deriva dall’inosservanza dell’ordinanza di rimozione dei
rifiuti e delle quali si dirà in seguito - ma anche per il sindaco, per il quale l’ema-
nazione del provvedimento e l’esecuzione in danno costituiscono un obbligo e
non una semplice facoltà, tanto è vero che questi dovrebbe comunque proce-
dere alla rimozione o all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, anche
nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identifica-
bili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle
somme anticipate, ritenendosi l’eventuale omissione sanzionabile ai sensi del-
l’art. 328 cod. pen. .
(7)
Senza soffermarci ulteriormente sulle questioni correlate a quanto dispo-
sto dall’art. 192 D.Lgs. 152/2006, pare opportuno, a questo punto, considerare
gli ulteriori postumi sanzionatori alla inosservanza del divieto di abbandono, cui
si è in precedenza accennato.
4. Abbandono di rifiuti e sistema sanzionatorio
L’art. 255 D.Lgs. 152/2006 individua, in primo luogo, una serie di condotte
cui consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa: violazione del divieto
di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non titolari di imprese o enti (come
si evince dal confronto con l’art. 256, comma 2, D.Lgs. 142/2006 che la dispo-
sizione richiama); violazione del divieto di immissione nel normale circuito di
(6) Il soggetto competente all’emanazione dell’ordinanza è stato individuato dalla giurispruden-
za amministrativa nel sindaco, sul presupposto che l’art. 192, D.Lgs. 152/2006 è norma spe-
ciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Cons. Stato,
Sez. Quinta, n. 4061 del 25 agosto 2008) pur non escludendo la possibilità di strutturare l’ap-
parato organizzativo dell’ente in modo da delegare l’adozione di talune decisioni, quali l’or-
dinanza di rimozione rifiuti, ai dirigenti degli uffici dotati di specifiche competenze nelle
diverse materie (Cass. Sez. Terza, n. 26398 del 18 luglio 2005, P.M. in proc. DI GRAZIA. V.
anche Sez. Terza, n. 23930 dell’11 luglio 2006, VACCARO).
(7) La giurisprudenza (Cass. Sez. Sesta, n. 33034 del 10 giugno 2005, ,) ha escluso che possa
avere efficacia scriminante l’attesa dovuta alla preliminare individuazione, da parte dell’uffi-
cio tecnico, dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari
per la procedura d’appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti.
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