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ECO AMBIENTE
Nell’ambito dei soggetti responsabili, particolare attenzione è stata poi
rivolta alla posizione del proprietario o possessore dell’area ove avviene l’ab-
bandono dei rifiuti, rispetto al quale la giurisprudenza ha ritenuto che la sem-
plice inerzia, conseguente all’abbandono da parte di terzi o la consapevolezza
di tale condotta da altri posta in essere non siano idonee a configurare il reato,
poiché una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel
caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 cod. pen., ovvero
sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento .
(11)
Quanto, infine, al momento consumativo, si è ritenuta la natura istantanea
del reato, che si perfeziona con il mero abbandono, indipendentemente dalla
rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati dalla condotta , sebbene qualche
(12)
incertezza si sia rilevata con riferimento specifico al deposito incontrollato .
(13)
5. La discarica abusiva
Così sommariamente descritti i tratti salienti dell’abbandono di rifiuti,
occorre prendere in considerazione il diverso (e più grave) reato di cui all’art.
256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, applicabile, come dallo stesso specificato, al di
fuori dei casi sanzionati dall’art. 29-quattuordecies, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, in caso di realizzazione o gestione di discarica abusiva.
Quanto alla nozione stessa di “discarica”, una definizione è rinvenibile
nell’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003, ove si afferma che per tale deve
intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione
dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli
stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo
per più di un anno”.
(11) Cfr. Cass. Sez. Terza, n. 8944 del 2 luglio 1997, GANGEMI e Cass. Sez. Terza, n. 32158 del 1°
luglio 2002, PONZIO in DIR. E GIUR. AGR. AMB. 10/2004, pag. 652 con nota di W. D’AVANZO,
Note sulla responsabilità del proprietario del fondo in tema di rifiuti abbandonati. V. anche
Sez. Terza, n. 31488 del 29 luglio 2008, MARENCO e altre succ. conf., da ultimo Cass. Sez.
Terza, n. 50997 del 29 dicembre 2015, CUCINELLA.
(12) Cass. Sez. Terza, n. 29616 del 2 luglio 2018, CRACCO, con richiami ai precedenti.
(13) La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di cassazione, dando conto dei
diversi indirizzi interpretativi, all’udienza del 17 luglio 2019 (ricorrente Jannotti PECCI. La
motivazione non risulta ancora depositata al momento della redazione di queste note). In
dottrina v. i plurimi contributi di V. PAONE, Reati in materia di rifiuti, consumazione e decorrenza
della prescrizione in lexambiente.it; Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: quando il reato e` perma-
nente? in AMBIENTE E SVILUPPO, n. 11/2014 pag. 777; Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art.
256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) è un reato permanente? in PENALECONTEMPORANEO.IT., V.
anche C. BRAY, Sulla configurabilità dell’abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del
reato istantaneo o permanente? Ibid.
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