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ECO AMBIENTE



                  Nell’ambito  dei  soggetti  responsabili,  particolare  attenzione  è  stata  poi
             rivolta alla posizione del proprietario o possessore dell’area ove avviene l’ab-
             bandono dei rifiuti, rispetto al quale la giurisprudenza ha ritenuto che la sem-
             plice inerzia, conseguente all’abbandono da parte di terzi o la consapevolezza
             di tale condotta da altri posta in essere non siano idonee a configurare il reato,
             poiché una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel
             caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 cod. pen., ovvero
             sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento .
                                                          (11)
                  Quanto, infine, al momento consumativo, si è ritenuta la natura istantanea
             del reato, che si perfeziona con il mero abbandono, indipendentemente dalla
             rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati dalla condotta , sebbene qualche
                                                                      (12)
             incertezza si sia rilevata con riferimento specifico al deposito incontrollato .
                                                                                    (13)


             5. La discarica abusiva
                  Così  sommariamente  descritti  i  tratti  salienti  dell’abbandono  di  rifiuti,
             occorre prendere in considerazione il diverso (e più grave) reato di cui all’art.
             256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, applicabile, come dallo stesso specificato, al di
             fuori  dei  casi  sanzionati  dall’art.  29-quattuordecies,  comma  1,  del  medesimo
             decreto legislativo, in caso di realizzazione o gestione di discarica abusiva.
                  Quanto alla nozione stessa di “discarica”, una definizione è rinvenibile
             nell’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003, ove si afferma che per tale deve
             intendersi  un’area  “adibita  a  smaltimento  dei  rifiuti  mediante  operazioni  di
             deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione
             dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli
             stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo
             per più di un anno”.

             (11)  Cfr. Cass. Sez. Terza, n. 8944 del 2 luglio 1997, GANGEMI e Cass. Sez. Terza, n. 32158 del 1°
                  luglio 2002, PONZIO in DIR. E GIUR. AGR. AMB. 10/2004, pag. 652 con nota di W. D’AVANZO,
                  Note sulla responsabilità del proprietario del fondo in tema di rifiuti abbandonati. V. anche
                  Sez. Terza, n. 31488 del 29 luglio 2008, MARENCO e altre succ. conf., da ultimo Cass. Sez.
                  Terza, n. 50997 del 29 dicembre 2015, CUCINELLA.
             (12)  Cass. Sez. Terza, n. 29616 del 2 luglio 2018, CRACCO, con richiami ai precedenti.
             (13)  La  questione  è  stata  recentemente  affrontata  dalla  Corte  di  cassazione,  dando  conto  dei
                  diversi indirizzi interpretativi, all’udienza del 17 luglio 2019 (ricorrente Jannotti PECCI. La
                  motivazione non risulta ancora depositata al momento della redazione di queste note). In
                  dottrina v. i plurimi contributi di V. PAONE, Reati in materia di rifiuti, consumazione e decorrenza
                  della prescrizione in lexambiente.it; Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: quando il reato e` perma-
                  nente? in AMBIENTE E SVILUPPO, n. 11/2014 pag. 777; Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art.
                  256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) è un reato permanente? in  PENALECONTEMPORANEO.IT., V.
                  anche C. BRAY, Sulla configurabilità dell’abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del
                  reato istantaneo o permanente? Ibid.

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