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ECO AMBIENTE
raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura di cui all’art.
226, comma 2, D.Lgs. 152/2006; inosservanza, da parte del proprietario di un
veicolo a motore o di un rimorchio da demolire, dell’obbligo di consegna a un
centro autorizzato o a un concessionario o alla succursale di una casa costrut-
trice per la consegna successiva ai centri (art. 231, commi 1 e 2, D.Lgs.
152/2006).
La sanzione prevista è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda
rifiuti pericolosi.
L’articolo è stato poi modificato dalla legge 221/2015 mediante l’inseri-
mento del comma 1-bis, prevedendo la sanzione amministrativa anche per la
violazione del divieto abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui
all’art. 232-ter, D.Lgs. 152/2006, con previsione di un aumento fino al doppio
se l’abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis, D.Lgs.
152/2006).
L’art. 255, comma 3, prevede invece, come si è detto in precedenza, la
sanzione penale in caso di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione
dei rifiuti abbandonati e di inadempienza all’obbligo di separazione di rifiuti
illecitamente miscelati di cui all’art. 187, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che
impone di procedere a proprie spese alla separazione in caso di miscelazione
di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi.
Come si è visto, le disposizioni in tema di abbandono sono strutturate in
maniera articolata, rendendo non agevole la individuazione delle condotte vie-
tate e delle relative sanzioni, anche se, per ciò che concerne quelle penali, con-
seguenti alla violazione del generale divieto di abbandono di cui all’art. 192, il
confronto tra il disposto dell’art. 255 e quello dell’art. 256, comma 2, non ha
determinato particolari difficoltà, consentendo alla dottrina ed alla giurispru-
denza di chiarire che se l’abbandono viene effettuato da titolari di imprese e dai
responsabili di enti, si configura una violazione penale, mentre se l’autore del-
l’abbandono non rientra tra tali soggetti, la sanzione è quella amministrativa, ciò
in quanto il legislatore ha inteso operare tale distinzione presupponendo la
minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che
non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.
I soggetti qualificati indicati dalla norma in esame non sono esclusivamen-
te coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), poiché la
legge si rivolge ad ogni impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 codi-
ce civile o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, come affermato
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