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ECO AMBIENTE



             raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura di cui all’art.
             226, comma 2, D.Lgs. 152/2006; inosservanza, da parte del proprietario di un
             veicolo a motore o di un rimorchio da demolire, dell’obbligo di consegna a un
             centro autorizzato o a un concessionario o alla succursale di una casa costrut-
             trice  per  la  consegna  successiva  ai  centri  (art.  231,  commi  1  e  2,  D.Lgs.
             152/2006).
                  La sanzione prevista è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda
             rifiuti pericolosi.
                  L’articolo è stato poi modificato dalla legge 221/2015 mediante l’inseri-
             mento del comma 1-bis, prevedendo la sanzione amministrativa anche per la
             violazione del divieto abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui
             all’art. 232-ter, D.Lgs. 152/2006, con previsione di un aumento fino al doppio
             se  l’abbandono  riguarda  rifiuti  di  prodotti  da  fumo  (art.  232-bis,  D.Lgs.
             152/2006).
                  L’art. 255, comma 3, prevede invece, come si è detto in precedenza, la
             sanzione penale in caso di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione
             dei rifiuti abbandonati e di inadempienza all’obbligo di separazione di rifiuti
             illecitamente  miscelati  di  cui  all’art.  187,  comma  3,  D.Lgs.  152/2006,  che
             impone di procedere a proprie spese alla separazione in caso di miscelazione
             di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti
             non pericolosi.
                  Come si è visto, le disposizioni in tema di abbandono sono strutturate in
             maniera articolata, rendendo non agevole la individuazione delle condotte vie-
             tate e delle relative sanzioni, anche se, per ciò che concerne quelle penali, con-
             seguenti alla violazione del generale divieto di abbandono di cui all’art. 192, il
             confronto tra il disposto dell’art. 255 e quello dell’art. 256, comma 2, non ha
             determinato particolari difficoltà, consentendo alla dottrina ed alla giurispru-
             denza di chiarire che se l’abbandono viene effettuato da titolari di imprese e dai
             responsabili di enti, si configura una violazione penale, mentre se l’autore del-
             l’abbandono non rientra tra tali soggetti, la sanzione è quella amministrativa, ciò
             in  quanto  il  legislatore  ha  inteso  operare  tale  distinzione  presupponendo  la
             minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che
             non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.
                  I soggetti qualificati indicati dalla norma in esame non sono esclusivamen-
             te coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto,
             recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti),  poiché  la
             legge si rivolge ad ogni impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 codi-
             ce civile o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, come affermato


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