Page 139 - Rassegna 2019-3
P. 139
ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
dalla giurisprudenza
operando un confronto
tra il testo originario del
previgente art. 51,
D.Lgs. 22/1997 e quello
antecedente alla modifi-
ca introdotta dalla legge
426/1998, osservando
che laddove erano origi-
nariamente indicate
imprese ed enti “che
effettuano attività di gestione dei rifiuti”, dopo l’intervento del legislatore tale
espressione era stata soppressa, così ampliando l’ambito di operatività della
norma .
(8)
Inoltre, si è ritenuto che il reato possa essere commesso dai titolari di
impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incon-
trollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa pro-
venienza, perché il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal
secondo comma dell’art. 256 (già art. 51 D.Lgs. 22/1997) riguarda il solo trat-
tamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva .
(9)
Si è anche escluso che, nella individuazione del titolare d’impresa o del
responsabile dell’ente, debba farsi riferimento alla formale investitura, assumen-
do rilievo, invece, la funzione in concreto svolta .
(10)
(8) Cass. Sez. Terza, n. 9544 del 2 marzo 20014, RAINALDI in DIR. E GIUR. AGR. AMB. con nota di
S. BATTISTINI, L’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il principio è stato ribadito, anche con
riferimento alla disciplina ora vigente da Cass. Sez. Terza, n. 22035 del 10 giugno 2010, BRILLI
ed altre succ. conf. Da ultimo Cass. Sez. Terza, n. 56275 del 18 dicembre 2017, MARCOLINI.
(9) Cass. Sez. Terza, n. 35710 del 31 agosto 2004, CARBONE.
(10) Cass. Sez. Terza, n. 19207, 13 maggio 2008, SCALZO. V. anche Cass. Sez. Terza, n. 35945, 7
ottobre 2010, ARONICA; Cass. Sez. Terza, n. 24466, 21 giugno 2007, MURRI, entrambe non
massimate. Sulla base di tali principi il reato è stato ritenuto configurabile, ad esempio, anche
con riferimento a una associazione sportiva esercitante attività di tiro al piattello (da ultimo,
Cass. Sez. Terza, n. 20237 del 28 aprile 2017, SORGE). Con riferimento ad altre posizioni v.,
per quanto riguarda un direttore sanitario di una ASL, Cass. Sez. Terza, n. 26481 del 9 luglio
2007, MANELLI in AMBIENTE & SVILUPPO, n. 10/2007, pag. 901, con nota di S. MAZZOLENI,
Abbandono di rifiuti e responsabilità del direttore sanitario, per la posizione del curatore fallimentare
di impresa dichiarata fallita, Cass. Sez. Terza, n. 37282 del 1° ottobre 2008, NASO, riguardo a
dipendenti di una società di capitali v. Cass. Sez. Terza, n. 14285 del 10 marzo 2005, BRIZZI
e Sez. Terza, n. 24477 del 21 giugno 2007, PINO; per i soggetti preposti alle attività di cantiere
o produttive v. Cass. Sez. Terza, n. 18029 dell’11 maggio 2007, DEL CARRATORE ed altri; per
il sindaco v. Cass. Sez. Terza, n. 37544 del 13 settembre 2013, FASULO con nota di G.
AMENDOLA, Gestione di rifiuti e responsabilità del Sindaco, in INDUSTRIEAMBIENTE.IT e in RIV.
GIUR. AMB,. n. 1/2014, pag. 55, con nota di J. ANTONELLI DUDAN, Ancora in tema di (colpevole)
inerzia del Sindaco. Conf. Cass. Sez. Terza, n. 51576 del 15 novembre 2018, FENAROLI.
135