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ECO AMBIENTE



                  Non presenta particolari problemi, inoltre, l’individuazione dei soggetti
             responsabili, trattandosi di reato comune, come rende evidente l’utilizzazione,
             da parte del legislatore, del termine “chiunque”, mentre, rispetto alla posizione
             del proprietario dell’area, valgono sostanzialmente gli stessi criteri applicati con
             riferimento all’abbandono.
                  La giurisprudenza ha comunque preso in considerazione, nel corso del
             tempo, altre posizioni, quali quelle del responsabile di discarica comunale , del
                                                                                  (21)
             dirigente dei servizi tecnici comunali, tra cui quello relativo alla nettezza urba-
             na , del direttore di stabilimento  e del gestore della discarica .
                                                                           (24)
                                             (23)
               (22)


             6. Discarica abusiva e sistema sanzionatorio
                  Il sistema sanzionatorio è analogo a quello stabilito anche per l’abbandono
             e l’illecita gestione, con sanzioni diverse in relazione alla tipologia dei rifiuti
             (pericolosi o non pericolosi), sebbene, riguardo alla discarica abusiva, l’art. 256,
             comma 3, D.Lgs. 152/2006 consenta l’applicazione della sanzione più grave
             anche nel caso in cui la discarica sia destinata anche solo in parte a ricevere rifiu-
             ti pericolosi. Ulteriore conseguenza, prevista sempre dal terzo comma, è la con-
             fisca, obbligatoria, dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di pro-
             prietà dell’autore o del compartecipe al reato, a seguito di condanna o di appli-
             cazione pena ai sensi dell’art. 444 cpp.
                  Si è tuttavia ritenuto che sia onere dell’accusa dimostrare la proprietà del-
             l’area , ritenendo altresì necessaria la prova quantomeno del concorso di even-
                  (25)
             tuali comproprietari, pur rilevando che la eventuale restituzione dell’intero bene
             ad  uno  o  più  titolari  della  comproprietà  indivisa,  rimasti  estranei  al  reato,
             potrebbe consentire anche al proprietario condannato di riacquistare la piena
             disponibilità dell’immobile, vanificando lo scopo della norma, stabilendo per-
             tanto che, per evitare il sacrificio del diritto del terzo estraneo al reato, la quota
             di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare
             sulla quale il reo non abbia diritto di disporre .
                                                         (26)

             (21)  Cass. Sez. Terza, n. 17414 del 9 maggio 2005, MANZONI; Sez. Terna, n. 34298 del 14 ottobre
                  2002,  BUSCARANO  e  altre  prec.  conf.  V.  anche  Sez.  Terza,  n.  12159  del  14  marzo  2017,
                  MESSINA; Sez. Terza, n. 9879 del 5 marzo 2018, RISOLO.
             (22)  Cass. Sez. Terza, n. 12356 del 24 febbraio 2005, RIZZO.
             (23)  Cass. Sez. Terza, n. 2485 del 17 gennaio 2008, MARCHI.
             (24)  Cass. Sez. Terza, n. 36818 del 12 ottobre 2011, Provincia di Treviso e altri. V. anche Sez.
                  Terza, n. 27135 del 30 giugno 2015, CORRIERI.
             (25)  Cass. Sez. Terza, n. 12349 del 9 febbraio 2005, RENNA.
             (26)  V. da ultimo, Cass. Sez. Terza, n. 28751 del 21 giugno 2018, CANNACCINI.

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