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ECO AMBIENTE
consiste, nell’attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non
importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il com-
pattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica” .
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Si è poi ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva può con-
figurarsi anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che
faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettaco-
lo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio , nonché utilizzan-
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do un’area diversa da quella cui si riferisce il provvedimento di autorizzazione,
perché l’individuazione dell’area di ubicazione dell’impianto per l’espletamento
di una attività di gestione dei rifiuti costituisce elemento essenziale della auto-
rizzazione, implicando la valutazione della idoneità di tale luogo allo scopo
richiesto .
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La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che deve essere ricompre-
sa nel concetto di discarica abusiva anche la realizzazione di quei manufatti che
sono funzionalmente destinati alla discarica stessa, poiché nel concetto di disca-
rica - come individuato dall’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 36/2003 -
non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo,
eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere
edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei
rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in
linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo
significativo alla compromissione dell’ambiente che la norma penale intende
evitare .
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Le diverse modalità della condotta di discarica abusiva hanno indotto alla
individuazione di un diverso momento consumativo del reato, che la sentenza
Zaccarelli delle Sezioni Unite, in precedenza citata, ha ritenuto, nel caso della
realizzazione di discarica, permanente fino all’ultimazione dell’opera, divenen-
do successivamente ad effetti permanenti e, quanto alla gestione, permanente
per tutto il tempo in cui l’organizzazione è presente e attiva, non rilevando
eventuali intervalli a causa di situazioni contingenti, come, ad esempio, nel caso
di uno sciopero dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto della spazzatura.
(16) Cass. Sez. U, n. 12753 del 28 dicembre 1994, ZACCARELLI in DIR. GIUR. AGR. AMB., n. 11/1995,
pag. 642, con nota di M. MAZZA, Sulla natura giuridica dei reati di realizzazione e gestione di discarica
abusiva e stoccaggio non autorizzato di rifiuti tossici, nonché in RIV. PEN. n. 2/1995, pag. 161, con
nota di M. SANTOLOCI, La responsabilità individuale dopo il passaggio di titolarità di discarica abusiva.
(17) Cass. Sez. Terza, n. 163 del 13 gennaio 1995, ZAGNI in DIR. GIUR. AGR. AMB., n. 3/1995,
pag. 168, con nota di A. PULIAFITO, Rifiuto, residuo, discarica: i significati, fra ideologia e diritto.
(18) Cass. Sez. Terza, n. 36499 del 3 novembre 2006, BARBUTI. Nello stesso senso, Sez. Terza, n.
41583 del 12 novembre 2007, PAGNOTTA e altro.
(19) Cass. Sez. Terza, n. 11568 del 14 marzo 2018, PICCERI.
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