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ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ



                     Nella richiamata disposizione si specifica, inoltre, che “sono esclusi da tale
               definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati
               per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smalti-
               mento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un perio-
               do inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
               di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie
               all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di
               gestione. La giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla nozione di discarica
               abusiva, sostanzialmente giungendo alla conclusione che essa si configura tutte
               le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in
               una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con
               tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considere-
               voli degli stessi e dello spazio occupato .
                                                      (14)
                     La discarica abusiva dovrebbe poi presentare, orientativamente, una o più
               tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento
               per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico,
               ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità
               dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto
               meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali
               in questione.
                     Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile
               anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino
               raccolti  per  ricevere  nei  tempi  previsti  una  o  più  destinazioni  conformi  alla
               legge  e  comportino  il  degrado  dell’area  su  cui  insistono,  anche  se  collocata
               all’interno dello stabilimento produttivo .
                                                      (15)
                     Le condotte sanzionate dall’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006 riguar-
               dano, come si è detto, tanto la «realizzazione» che la «gestione» della discarica
               abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite della Corte di cas-
               sazione, le quali hanno precisato che la realizzazione “consiste nella destina-
               zione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma,
               delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura
               dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.”, mentre la
               gestione  “presuppone  l’apprestamento  di  un’area  per  raccogliervi  i  rifiuti  e


               (14)  V. Cass. Sez. Terza, n. 47501 del 29 novembre 2013, Caminotto, in GIUR. IT. n. 3/2014, pag.
                     688, con nota di S. RAFFAELE, Realizzazione di discariche abusive e posizione di garanzia del proprie-
                     tario di fondo; Cass. Sez. Terza, n. 27296 del 17 giugno 2004, MICHELETTI.
               (15)  Cass. Sez. Terza, n. 41351 del 6 novembre 2008, FULGORI in DIR. GIUR. AGR. AMB., n. 7-
                     8/2008, pag, 485, con nota di G. GAGGIOLI, Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.
                     Nulla di (penalmente) nuovo sotto il sole?; Cass. Sez. Terza, n. 2485 del 17 gennaio 2008, MARCHI.

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