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ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Nella richiamata disposizione si specifica, inoltre, che “sono esclusi da tale
definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati
per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smalti-
mento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un perio-
do inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie
all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di
gestione. La giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla nozione di discarica
abusiva, sostanzialmente giungendo alla conclusione che essa si configura tutte
le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in
una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con
tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considere-
voli degli stessi e dello spazio occupato .
(14)
La discarica abusiva dovrebbe poi presentare, orientativamente, una o più
tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento
per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico,
ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità
dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto
meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali
in questione.
Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile
anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino
raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla
legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata
all’interno dello stabilimento produttivo .
(15)
Le condotte sanzionate dall’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006 riguar-
dano, come si è detto, tanto la «realizzazione» che la «gestione» della discarica
abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite della Corte di cas-
sazione, le quali hanno precisato che la realizzazione “consiste nella destina-
zione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma,
delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura
dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.”, mentre la
gestione “presuppone l’apprestamento di un’area per raccogliervi i rifiuti e
(14) V. Cass. Sez. Terza, n. 47501 del 29 novembre 2013, Caminotto, in GIUR. IT. n. 3/2014, pag.
688, con nota di S. RAFFAELE, Realizzazione di discariche abusive e posizione di garanzia del proprie-
tario di fondo; Cass. Sez. Terza, n. 27296 del 17 giugno 2004, MICHELETTI.
(15) Cass. Sez. Terza, n. 41351 del 6 novembre 2008, FULGORI in DIR. GIUR. AGR. AMB., n. 7-
8/2008, pag, 485, con nota di G. GAGGIOLI, Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.
Nulla di (penalmente) nuovo sotto il sole?; Cass. Sez. Terza, n. 2485 del 17 gennaio 2008, MARCHI.
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