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ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
soluzioni interpretative non gradite o a vicende processuali le cui ripercussioni
possono interessare interi comparti produttivi.
È sufficiente ricordare, a tale proposito, i ripetuti interventi sull’art. 8
dell’ormai abrogato D.Lgs. 22/1997 riguardo alla vicenda del “Pet-coke” e al
sequestro del petrolchimico di Gela, le “terre e rocce da scavo” e il sequestro
dei cantieri per l’alta velocità, l’art. 14 del decreto legge 138/2002 e alcuni
sequestri di rottami ferrosi, nonché azioni più recenti, poste in essere fin dal-
l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (si pensi, ad esempio, ai “rifiuti militari”,
la cui disciplina è stata poi rivista, la cui originaria descrizione richiamava alla
mente una vicenda di cui si era qualche tempo prima occupata la Corte di cas-
sazione) e anche successivamente, come è avvenuto riguardo alla nozione di
(1)
“produttore” del rifiuto, modificata con il decreto legge 4 luglio 2015, n. 92,
recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti indu-
striali di interesse strategico nazionale” per vanificare la chiusura di cantieri
navali in Monfalcone disposta in attuazione del sequestro preventivo richiesto
dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Tale stato di cose rende altresì evi-
dente il vorticoso giro d’affari che interessa il settore e le opportunità che offre
la illecita gestione dei rifiuti, suscitando l’interesse anche della criminalità orga-
nizzata, sebbene gli illeciti ambientali risultino diffusi a più livelli e non sempre
si concretano in ipotesi di reato particolarmente gravi.
In tale drammatico contesto , rispetto al quale una possibile inversione di
(2)
tendenza potrebbe essere rappresentata dall’inserimento, ad opera della legge
68/2015, dei delitti contro l’ambiente nel codice penale , caratterizzato, come
(3)
si è detto da una normativa in continua e disordinata evoluzione e da interessi
economici di rilievo, le condotte finalizzate alla illecita “eliminazione” del rifiu-
to sono le più diffuse tra quelle ora sanzionate dal D.Lgs. 152/2006.
Tra queste, un ruolo primario è assunto dai reati di abbandono e discarica
abusiva, i quali, per la loro contiguità, sono stati spesso oggetto di analisi da parte
della dottrina e della giurisprudenza e che, talvolta, costituiscono il prodromo di
condotte ben più gravi (si pensi ai delitti contro l’ambiente appena menzionati).
(1) Si tratta della vicenda relativa all’Arsenale di La Spezia di cui tratta Cass. Sez. Terza, n. 10662
del 14 novembre 2003, Min. Difesa (si veda anche Cass. Sez. Sesta, n. 3947 del 31 gennaio
2001, SINDONI).
(2) Opportunamente fotografato ogni anno dall’associazione Legambiente attraverso il
“Rapporto Ecomafia”, elaborato utilizzando i dati forniti dalle forze di polizia e da altri sog-
getti istituzionali. In quello pubblicato nel 2019 viene segnalato un incremento, nel 2018, dei
reati connessi al ciclo illegale dei rifiuti indicati in quantità pari ad ottomil.
(3) Per una generale disamina v., anche per i richiami ad altri contributi ed alla giurisprudenza,
AV.VV., La legge sugli ecoreati due anni dopo (a cura di C. RUGA RIVA), Torino 2017.
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