Page 129 - Rassegna 2019-3
P. 129
IL TEMA DELLA RISARCIBILITÀ DEI DANNI CONSEGUENTI A REATI AMBIENTALI
risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di
chiunque possa ritenersi danneggiato per avere riportato un pregiudizio eziolo-
gicamente riferibile all’azione o omissione del soggetto attivo;
c)sia infine perché, ove si tratti - come nella specie - di danno non patri-
moniale derivante dalla lesione di diritto inviolabile della persona costituzional-
mente protetto, la sua risarcibilità troverebbe comunque fondamento nella
norma di cui all’art. 2059 c.c., posto che la riserva di legge ivi prevista per la
individuazione dei casi in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimo-
niali, ben può e deve intendersi riferita anche alle previsioni della legge fonda-
mentale “atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili
inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessa-
riamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla
legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” .
(4)
Al riguardo, la Corte Suprema ricordava ancora nella decisione in commento
che, con le note “sentenze gemelle” dell’11 novembre 2008, nn. 26972/26975, le
Sezioni Unite Civili della stessa - confermata la definizione del danno non patri-
moniale come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona
non connotati da rilevanza economica” - hanno ribadito che la sua risarcibilità
richiede:
a)che si tratti di danno prodotto da un fatto illecito;
b)che si versi in uno dei “casi determinati dalla legge”.
Con riferimento al primo presupposto hanno poi evidenziato che lo sche-
ma causale presupposto dall’art. 2059 cod. civ. consente di identificare i seguen-
ti elementi:
- la condotta colpevole (nell’ambito della responsabilità per colpa, quale è
tipicamente quella penale) o una situazione di rischio (nell’ambito della respon-
sabilità oggettiva, prevista in campo civile);
- la lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela (evento lesivo);
- il nesso causale tra il primo e il secondo elemento;
- il danno che consegue alla lesione dell’interesse meritevole di tutela
(danno conseguenza).
Il danno non patrimoniale si colloca quindi per la Corte Suprema in
quest’ultima casella dello schema, rappresentando un danno conseguenza),
risarcibile (nei casi determinati dalla legge) in presenza di una fattispecie con-
notata dai tre elementi predetti (condotta colposa o cosa o fatto potenzialmente
pericoloso - nesso causale - evento lesivo).
(4) In tal senso già le sentenze gemelle di Cass. civ., Sez. Terza, nn. 8827 e 8828 del 31 maggio
2003; nonché Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233.
125