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IL TEMA DELLA RISARCIBILITÀ DEI DANNI CONSEGUENTI A REATI AMBIENTALI



               risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di
               chiunque possa ritenersi danneggiato per avere riportato un pregiudizio eziolo-
               gicamente riferibile all’azione o omissione del soggetto attivo;
                     c)sia infine perché, ove si tratti - come nella specie - di danno non patri-
               moniale derivante dalla lesione di diritto inviolabile della persona costituzional-
               mente  protetto,  la  sua  risarcibilità  troverebbe  comunque  fondamento  nella
               norma di cui all’art. 2059 c.c., posto che la riserva di legge ivi prevista per la
               individuazione dei casi in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimo-
               niali, ben può e deve intendersi riferita anche alle previsioni della legge fonda-
               mentale “atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili
               inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessa-
               riamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla
               legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” .
                                                                                  (4)
                     Al riguardo, la Corte Suprema ricordava ancora nella decisione in commento
               che, con le note “sentenze gemelle” dell’11 novembre 2008, nn. 26972/26975, le
               Sezioni Unite Civili della stessa - confermata la definizione del danno non patri-
               moniale come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona
               non connotati da rilevanza economica” - hanno ribadito che la sua risarcibilità
               richiede:
                     a)che si tratti di danno prodotto da un fatto illecito;
                     b)che si versi in uno dei “casi determinati dalla legge”.
                     Con riferimento al primo presupposto hanno poi evidenziato che lo sche-
               ma causale presupposto dall’art. 2059 cod. civ. consente di identificare i seguen-
               ti elementi:
                     - la condotta colpevole (nell’ambito della responsabilità per colpa, quale è
               tipicamente quella penale) o una situazione di rischio (nell’ambito della respon-
               sabilità oggettiva, prevista in campo civile);
                     - la lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela (evento lesivo);
                     - il nesso causale tra il primo e il secondo elemento;
                     - il  danno  che  consegue  alla  lesione  dell’interesse  meritevole  di  tutela
               (danno conseguenza).
                     Il  danno  non  patrimoniale  si  colloca  quindi  per  la  Corte  Suprema  in
               quest’ultima  casella  dello  schema,  rappresentando  un  danno  conseguenza),
               risarcibile (nei casi determinati dalla legge) in presenza di una fattispecie con-
               notata dai tre elementi predetti (condotta colposa o cosa o fatto potenzialmente
               pericoloso - nesso causale - evento lesivo).

               (4)   In tal senso già le sentenze gemelle di Cass. civ., Sez. Terza, nn. 8827 e 8828 del 31 maggio
                     2003; nonché Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233.

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