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ECO AMBIENTE



                  Una recentissima decisione della Cassazione (Sez. Terza, n. 36405/2019 -
             ud. 18 aprile 2019; dep. 26 agosto 2019) arrivando alla conclusione che “la pro-
             cedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006
             si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere tutte le
             condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o
             impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui
             il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’ille-
             cito commesso”.
                  Ragioni testuali e sistematiche (si rinvia alle pagine 4 e seguenti della deci-
             sione) portano a ritenere, infatti, che l’art. 15, comma 3, cit. “identifica due con-
             dotte alternative, alle quali è parimenti possibile applicare la procedura estintiva
             in esame”; tale conclusione, si aggiunge deve “automaticamente estendersi alla
             procedura di cui all’art. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006. La procedura di
             estinzione prevista dal testo unico sull’ambiente è, infatti, costruita sul medesi-
             mo meccanismo previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, e,
             dunque  -  come  segnalato  anche  dal  ricorrente  -  ne  segue  l’interpretazione.
             Soprattutto, deve rilevarsi che la conclusione cui si è pervenuti risponde - tanto
             nei reati ambientali quanto nelle violazioni in materia di sicurezza e igiene sul
             lavoro - ad esigenze di intrinseca ragionevolezza, in quanto impedisce di appli-
             care un trattamento peggiorativo al soggetto che abbia commesso un illecito di
             limitata gravità, perché istantaneo e non produttivo di conseguenze dannose o
             pericolose, rispetto al contravventore che - pur avendovi spontaneamente posto
             rimedio - abbia commesso un illecito dannoso o pericoloso per l’ambiente o
             per la sicurezza dei lavoratori: se quest’ultimo soggetto può beneficare della
             procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006 e 20
             e ss. del D.Lgs. n. 756 del 1994, tanto più la procedura in questione deve essere
             riconosciuta  in  capo  al  contravventore  che  abbia  commesso  una  violazione
             meno grave - perché istantanea e privo di conseguenze - e abbia correttamente
             proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative imposte dall’autorità di
             vigilanza”.













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