Page 124 - Rassegna 2019-3
P. 124
ECO AMBIENTE
Una recentissima decisione della Cassazione (Sez. Terza, n. 36405/2019 -
ud. 18 aprile 2019; dep. 26 agosto 2019) arrivando alla conclusione che “la pro-
cedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006
si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere tutte le
condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o
impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui
il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’ille-
cito commesso”.
Ragioni testuali e sistematiche (si rinvia alle pagine 4 e seguenti della deci-
sione) portano a ritenere, infatti, che l’art. 15, comma 3, cit. “identifica due con-
dotte alternative, alle quali è parimenti possibile applicare la procedura estintiva
in esame”; tale conclusione, si aggiunge deve “automaticamente estendersi alla
procedura di cui all’art. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006. La procedura di
estinzione prevista dal testo unico sull’ambiente è, infatti, costruita sul medesi-
mo meccanismo previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, e,
dunque - come segnalato anche dal ricorrente - ne segue l’interpretazione.
Soprattutto, deve rilevarsi che la conclusione cui si è pervenuti risponde - tanto
nei reati ambientali quanto nelle violazioni in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro - ad esigenze di intrinseca ragionevolezza, in quanto impedisce di appli-
care un trattamento peggiorativo al soggetto che abbia commesso un illecito di
limitata gravità, perché istantaneo e non produttivo di conseguenze dannose o
pericolose, rispetto al contravventore che - pur avendovi spontaneamente posto
rimedio - abbia commesso un illecito dannoso o pericoloso per l’ambiente o
per la sicurezza dei lavoratori: se quest’ultimo soggetto può beneficare della
procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006 e 20
e ss. del D.Lgs. n. 756 del 1994, tanto più la procedura in questione deve essere
riconosciuta in capo al contravventore che abbia commesso una violazione
meno grave - perché istantanea e privo di conseguenze - e abbia correttamente
proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative imposte dall’autorità di
vigilanza”.
120