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ECO AMBIENTE



             illecite non completamente esaurite e non già il mero intervento proteso a far
             solo cessare gli effetti permanenti di un fatto o comportamento che ha comun-
             que determinato conseguenze o eventi che, di per sé, sono dettati dall’ordina-
             mento e vanno necessariamente perseguiti in caso di accadimento”, con la con-
             seguenza che “ la prescrizione deve essere omessa, in quanto improduttiva degli
             effetti voluti, tutte le volte in cui il reato non sia suscettibile di sanatoria nel
             senso sopra precisato e quando sussiste l’impossibilità concreta per il contrav-
             venuto di eseguire la regolarizzazione della situazione illecita accertata ovvero
             quando il soggetto contravvenuto non ha i poteri o i mezzi occorrenti a prov-
             vedere alla regolarizzazione del fatto”.
                  Nell’ipotesi di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore si
             era posta la questione se il contravventore potesse comunque essere ammesso,
             previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via
             amministrativa previsto dagli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994.
                  La soluzione affermativa prese le mosse dalla sentenza 18 febbraio 1998,
             n. 19, con cui la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di legit-
             timità costituzionale dell’ art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 758/1994 , “nella
                                                                               (12)
             parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via
             amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i
             quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l’autorità di vigilanza abbia
             impartito la prescrizione”, o “abbiano regolarizzato la violazione nonostante
             l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l’abbia
             impartita senza osservare le forme legislativamente richieste”, affermando che
             entrambe le ragioni che ispirano la disciplina del D.Lgs. n. 758 (da un lato ad
             assicurare l’effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezio-
             ne in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, dall’altro conseguire una consi-
             stente deflazione processuale), ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia
             spontaneamente  e  autonomamente  provveduto  a  eliminare  le  conseguenze
             dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendente-
             mente dalla prescrizione dell’organo di vigilanza .
                                                           (13)
                  Tali argomentazioni furono riprese dalla Corte costituzionale con le ordi-
             nanze 16 dicembre 1998, n. 416 e 28 maggio 1999, n. 205, che dichiararono la
             (12)  Cui corrisponde l’art. 318-septies TUA.
             (13)  Al  “dictum”  della  Corte  costituzionale  si  è  allineata  Cass.  pen.,  sez.  Terza,  n.  9478/2005,
                  secondo cui, “quando l’organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna pre-
                  scrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce
                  alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere comunque di essere ammesso
                  all’oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 758 del 1994,
                  ovvero può, in seguito, avvalersi dell’oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 162-bis c.p.
                  e dell’art. 24 del citato D.Lgs.”.

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