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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI
- nella illogicità anche di una soluzione che vede ammessa la speciale pro-
cedura per le contravvenzioni sanzionate con l’arresto e l’ammenda, e quindi
più gravi, rispetto a quelle, almeno formalmente meno gravi punite con il solo
arresto, che pacificamente non hanno accesso né alla nuova procedura né
all’oblazione speciale;
- nella contrarietà al principio di legalità della pena della tesi estensiva, in
quanto la soluzione inclusiva delle contravvenzioni punite con pena congiunta,
finirebbe per rendere inapplicabile la pena dell’arresto, soluzione possibile solo
in caso di espressa previsione normativa.
La conseguenza, escludendo le contravvenzioni punite con la pena dell’ar-
resto e con quella congiunta, è che quelle cui è applicabile la speciale procedura
estintiva sono quelle previste in tema di:
- autorizzazione integrata ambientale, dall’art. 29-quattuordecies, comma 1,
primo periodo, comma 3, comma 5;
- scarichi, dall’art. 137, comma 1, comma 7 (nel caso di rifiuti non peri-
colosi), comma 9, comma 10, comma 12 e comma 14;
- rifiuti, dall’art. 256, comma 1, lett. a), comma 2 (con riferimento al
comma 1, lett. a), comma 4 (con riferimento al comma 1, lett. a), comma 6,
primo periodo;
- omessa bonifica, dall’art. 257, comma 1;
- incenerimento o di coincenerimento di rifiuti, dall’art. 261-bis, comma
8, primo periodo, comma 9, comma 10, comma 11;
- emissioni in atmosfera, dall’art. 279, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
- combustibili, dall’art. 296, comma 1, lett. a).
3. Il danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,
urbanistiche o paesaggistiche protette
La seconda verifica da compiere riguarda la clausola di esclusione del-
l’accesso alla procedura estintiva, prevista dall’art. 318-bis, sussistente quando
il reato abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, in relazione sia alla
prima parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di
danno) sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferi-
scono. L’individuazione di tale condizione non è agevole, per una serie di
ragioni.
del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza e ha efficacia ostativa al ricorso - e
all’ammissione - all’oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall’art. 162-bis c.p.”.
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