Page 117 - Rassegna 2019-3
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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
                        DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI



                     -  nella illogicità anche di una soluzione che vede ammessa la speciale pro-
               cedura per le contravvenzioni sanzionate con l’arresto e l’ammenda, e quindi
               più gravi, rispetto a quelle, almeno formalmente meno gravi punite con il solo
               arresto,  che  pacificamente  non  hanno  accesso  né  alla  nuova  procedura  né
               all’oblazione speciale;
                     -  nella contrarietà al principio di legalità della pena della tesi estensiva, in
               quanto la soluzione inclusiva delle contravvenzioni punite con pena congiunta,
               finirebbe per rendere inapplicabile la pena dell’arresto, soluzione possibile solo
               in caso di espressa previsione normativa.
                     La conseguenza, escludendo le contravvenzioni punite con la pena dell’ar-
               resto e con quella congiunta, è che quelle cui è applicabile la speciale procedura
               estintiva sono quelle previste in tema di:
                     -  autorizzazione integrata ambientale, dall’art. 29-quattuordecies, comma 1,
               primo periodo, comma 3, comma 5;
                     -  scarichi, dall’art. 137, comma 1, comma 7 (nel caso di rifiuti non peri-
               colosi), comma 9, comma 10, comma 12 e comma 14;
                     -  rifiuti,  dall’art.  256,  comma  1,  lett.  a),  comma  2  (con  riferimento  al
               comma 1, lett. a), comma 4 (con riferimento al comma 1, lett. a), comma 6,
               primo periodo;
                     -  omessa bonifica, dall’art. 257, comma 1;
                     -  incenerimento o di coincenerimento di rifiuti, dall’art. 261-bis, comma
               8, primo periodo, comma 9, comma 10, comma 11;
                     -  emissioni in atmosfera, dall’art. 279, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
                     -  combustibili, dall’art. 296, comma 1, lett. a).


               3.  Il danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,
                  urbanistiche o paesaggistiche protette
                     La seconda verifica da compiere riguarda la clausola di esclusione del-
               l’accesso alla procedura estintiva, prevista dall’art. 318-bis, sussistente quando
               il reato abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle
               risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, in relazione sia alla
               prima parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di
               danno) sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferi-
               scono.  L’individuazione  di  tale  condizione  non  è  agevole,  per  una  serie  di
               ragioni.

                     del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza e ha efficacia ostativa al ricorso - e
                     all’ammissione - all’oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall’art. 162-bis c.p.”.

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