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ECO AMBIENTE



                  La prima è che la gran parte delle contravvenzioni ambientali previste dal
             TUA ha natura di reato di pericolo presunto, in cui è esclusa ogni valutazione
             del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno, in quanto l’of-
             fensività è insita nella condotta stessa ed è presunta per legge, poiché lede l’in-
             teresse  della  pubblica  amministrazione  al  controllo  preventivo  sulle  attività
             potenzialmente inquinanti (per i reati che puniscono la mancanza di autorizza-
             zione) , ovvero al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale
                   (7)
             condizione per il regolare esercizio dell’attività autorizzata, nel qual caso, “la
             sanzione penale è giustificata dal pericolo di inquinamento dell’ambiente attra-
             verso condotte che l’esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicché la norma
             funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambien-
             te da parte dell’esercente un’attività autorizzata che, violando, anche se colpo-
             samente, le prescrizioni dell’autorizzazione di cui è munito, potrebbe determi-
             nare un concreto pericolo di compromissione dell’ambiente” .
                                                                        (8)
                  Tali  caratteristiche  attengono,  però,  al  rapporto  tra  le  contravvenzioni
             ambientali ed il cosiddetto “danno criminale” cioè alle modalità di aggressione
             o di messa in pericolo dell’ambiente quale bene giuridico protetto.
                  Al contrario, ai fini della ammissibilità della procedura, occorre effettuare
             una  valutazione  nella  fattispecie  concreta,  per  verificare  se  l’attività  posta  in
             essere,  anche  se  relativa  a  reato  di  pericolo  presunto,  rechi  effettivamente
             danno, o pericolo concreto di danno all’ambiente (ad esempio, un’attività non
             autorizzata, potrebbe essere svolta nel rispetto delle condizioni di gestione pre-
             viste dalla legge; o, al contrario, la violazione di una prescrizione dell’autorizza-
             zione, pur attendo ad un aspetto formale, potrebbe causare vizi gestionali che,
             per le ricadute sul concreto esercizio dell’attività, possono comportare un peri-
             colo non presunto, ma effettivo, per l’ambiente).
                  Nello  svolgimento  di  tale  valutazione  vanno  considerate  altre  previsioni
             della parte VI-bis e in particolare il comma 3 dell’art. 318-ter per il quale “con la
             prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare
             situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolo-
             se” e l’art. 318-septies, comma 3, il quale, riproducendo l’art. 24, comma 3, D.Lgs.
             n. 758/1994, prevede che “l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
             (7)  Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. Terza, n. 3199/2015, in tema di scarichi di acque reflue indu-
                  striali senza autorizzazione, n. 7392/1995, in tema di gestione di discarica non autorizzata e
                  n. 192/2013, in tema di costruzione di impianto che genera emissioni in atmosfera senza
                  autorizzazione.
             (8)  Cass. pen., sez. Terza, n. 21463/2015, in tema di violazione del divieto di scarico extra tabel-
                  lare; per analoghe affermazioni, v., ex multis, sez. Terza, n. 24334/2014, in tema di violazione
                  delle prescrizioni dell’autorizzazione ad emissioni in atmosfera (nella specie, omessa tenuta
                  del registro in cui annotare i consumi di prodotto verniciante).

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