Page 123 - Rassegna 2019-3
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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
                        DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI



               manifesta infondatezza di numerose questioni di legittimità costituzionale del-
               l’art. 21 comma 2 D.Lgs. n. 758, cit. nella parte in cui non prevede l’obbligo
               dell’organo  di  vigilanza  di  ammettere  obbligatoriamente  il  contravventore  al
               pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo
               dell’ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga impar-
               tita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione.
                     La Corte ampliò le possibilità di ricorso all’oblazione agevolata, in quanto
               le ordinanze facevano riferimento a varie ipotesi: reato già consumato e non
               ottemperabile; casi in cui l’impossibilità di impartire la prescrizione era stata
               ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non poteva
               essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata;
               ovvero reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiu-
               ridica che aveva dato origine alla violazione contestata.
                     A tali principi fece seguito l’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che estese la
               procedura di cui al D.Lgs. n. 758/1994 alle contravvenzioni in materia di lavoro
               e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione
               provinciale del lavoro, prevedendone l’applicazione “anche nelle ipotesi in cui
               la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore
               abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge san-
               zionati precedentemente all’emanazione della prescrizione”.
                     Orbene,  quanto  alla  materia  ambientale,  non  sembrano  esservi  dubbi,
               ricorrendo la stessa “ratio”, che “ove risultasse che le conseguenze dannose o
               pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell’au-
               tore dell’infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche
               successivamente al momento di consumazione del reato, il contravventore -
               previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della natura e delle concrete
               modalità di realizzazione della violazione contestata - possa comunque essere
               ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al proce-
               dimento  di  definizione  in  via  amministrativa” ,  previsto  dalla  nuova  parte
                                                             (14)
               sesta-bis TUA.
                     Diverso è il caso dei reati a condotta esaurita, riguardo ai quali si pone una
               duplice questione:
                     -  se l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004 abbia ampliato ai reati
               istantanei previsti in materia di sicurezza sul lavoro la possibilità di ricorso al
               sistema delle prescrizioni;
                     -  se, in caso di risposta affermativa, la norma sia applicabile anche ai reati
               ambientali di carattere istantaneo a condotta cosiddetta esaurita.

               (14)  Così Corte cost., ord., n. 205/1999.

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