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QUESTIONI PROBLEMATICHE NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESTINTIVO
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI TRAMITE PRESCRIZIONI
manifesta infondatezza di numerose questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 21 comma 2 D.Lgs. n. 758, cit. nella parte in cui non prevede l’obbligo
dell’organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il contravventore al
pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga impar-
tita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione.
La Corte ampliò le possibilità di ricorso all’oblazione agevolata, in quanto
le ordinanze facevano riferimento a varie ipotesi: reato già consumato e non
ottemperabile; casi in cui l’impossibilità di impartire la prescrizione era stata
ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non poteva
essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata;
ovvero reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiu-
ridica che aveva dato origine alla violazione contestata.
A tali principi fece seguito l’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che estese la
procedura di cui al D.Lgs. n. 758/1994 alle contravvenzioni in materia di lavoro
e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione
provinciale del lavoro, prevedendone l’applicazione “anche nelle ipotesi in cui
la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore
abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge san-
zionati precedentemente all’emanazione della prescrizione”.
Orbene, quanto alla materia ambientale, non sembrano esservi dubbi,
ricorrendo la stessa “ratio”, che “ove risultasse che le conseguenze dannose o
pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell’au-
tore dell’infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche
successivamente al momento di consumazione del reato, il contravventore -
previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della natura e delle concrete
modalità di realizzazione della violazione contestata - possa comunque essere
ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al proce-
dimento di definizione in via amministrativa” , previsto dalla nuova parte
(14)
sesta-bis TUA.
Diverso è il caso dei reati a condotta esaurita, riguardo ai quali si pone una
duplice questione:
- se l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004 abbia ampliato ai reati
istantanei previsti in materia di sicurezza sul lavoro la possibilità di ricorso al
sistema delle prescrizioni;
- se, in caso di risposta affermativa, la norma sia applicabile anche ai reati
ambientali di carattere istantaneo a condotta cosiddetta esaurita.
(14) Così Corte cost., ord., n. 205/1999.
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