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DOTTRINA



             caci e concreti, riunendo in un unico organismo sia la vigilanza sui contratti
             pubblici sia la prevenzione e il contrasto del fenomeno corruttivo.
                  L’ANAC, quindi, acquisisce i poteri dell’Autorità di vigilanza per i lavori
             pubblici (AVCP), incorporandone, a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata
             in vigore del D.L. n. 90/2014, la sua struttura organizzativa. Sul piano delle
             competenze e delle funzioni, l’art. 19 del D.L. 90/2014 prevede il trasferimento
             all’ANAC dei poteri di vigilanza propri dell’AVCP, come definiti dal previgente
             Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) all’art. 6, comma 7.
             Giova a tale proposito ricordare che si trattava di poteri che l’AVCP esercitava
             in ordine all’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente sui
             contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture;  poteri  di  segnalazione  al
             Governo e al Parlamento di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o
             di applicazione distorta della normativa; poteri di formulazione di proposte al
             Governo; poteri di predisposizione della relazione annuale alle Camere; poteri
             di svolgimento di accertamenti ispettivi, di irrogazione di sanzioni pecuniarie e
             interdittive.
                  È da soggiungere che l’AVCP sovrintendeva all’attività dell’Osservatorio
             dei contratti pubblici, e in tale ambito svolgeva una fondamentale funzione di
             precontenzioso, consistente nell’esprimere pareri sulle procedure di gara, previa
             richiesta delle stazioni appaltanti o di uno o più concorrenti. Funzione, questa,
             nella quale convergono quegli altri poteri di regolazione e di vigilanza che ora
             competono all’ANAC.


             3. Il parere di precontenzioso
                  Il  cosiddetto  precontenzioso  rappresenta  quell’ulteriore  potere  che,  già
             attribuito all’AVCP, l’ANAC effettivamente esercita in chiave “quasi giudiziale”,
             ovvero nella risoluzione stragiudiziale di controversie sorte durante la fase di
             evidenza pubblica.
                  In sostanza l’Autorità, opportunamente interpellata su questioni inerenti
             allo svolgimento di pubbliche gare, rilascia un parere che può giungere sino alla
             formulazione di un’ipotesi di soluzione di potenziali controversie.
                  Già previsto dal codice dei contratti pubblici, emanato con D.Lgs. 12 aprile
             2006, n. 163, cosiddetto codice “De Lise” dal nome del suo promotore, il parere di
             precontenzioso era inizialmente un atto meramente endoprocedimentale, di natura
             tecnica, liberamente richiesto dalla parte e privo del carattere della vincolatività.
                  Successivamente,  con  l’entrata  in  vigore  dell’attuale  codice,  l’istituto  in
             questione subisce una radicale trasformazione che muta la sua originaria natura.


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