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DOTTRINA
caci e concreti, riunendo in un unico organismo sia la vigilanza sui contratti
pubblici sia la prevenzione e il contrasto del fenomeno corruttivo.
L’ANAC, quindi, acquisisce i poteri dell’Autorità di vigilanza per i lavori
pubblici (AVCP), incorporandone, a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata
in vigore del D.L. n. 90/2014, la sua struttura organizzativa. Sul piano delle
competenze e delle funzioni, l’art. 19 del D.L. 90/2014 prevede il trasferimento
all’ANAC dei poteri di vigilanza propri dell’AVCP, come definiti dal previgente
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) all’art. 6, comma 7.
Giova a tale proposito ricordare che si trattava di poteri che l’AVCP esercitava
in ordine all’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; poteri di segnalazione al
Governo e al Parlamento di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o
di applicazione distorta della normativa; poteri di formulazione di proposte al
Governo; poteri di predisposizione della relazione annuale alle Camere; poteri
di svolgimento di accertamenti ispettivi, di irrogazione di sanzioni pecuniarie e
interdittive.
È da soggiungere che l’AVCP sovrintendeva all’attività dell’Osservatorio
dei contratti pubblici, e in tale ambito svolgeva una fondamentale funzione di
precontenzioso, consistente nell’esprimere pareri sulle procedure di gara, previa
richiesta delle stazioni appaltanti o di uno o più concorrenti. Funzione, questa,
nella quale convergono quegli altri poteri di regolazione e di vigilanza che ora
competono all’ANAC.
3. Il parere di precontenzioso
Il cosiddetto precontenzioso rappresenta quell’ulteriore potere che, già
attribuito all’AVCP, l’ANAC effettivamente esercita in chiave “quasi giudiziale”,
ovvero nella risoluzione stragiudiziale di controversie sorte durante la fase di
evidenza pubblica.
In sostanza l’Autorità, opportunamente interpellata su questioni inerenti
allo svolgimento di pubbliche gare, rilascia un parere che può giungere sino alla
formulazione di un’ipotesi di soluzione di potenziali controversie.
Già previsto dal codice dei contratti pubblici, emanato con D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, cosiddetto codice “De Lise” dal nome del suo promotore, il parere di
precontenzioso era inizialmente un atto meramente endoprocedimentale, di natura
tecnica, liberamente richiesto dalla parte e privo del carattere della vincolatività.
Successivamente, con l’entrata in vigore dell’attuale codice, l’istituto in
questione subisce una radicale trasformazione che muta la sua originaria natura.
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